Decreto Sostegni marzo 2021 – come richiederlo e come si calcola

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Gli schemetti sono in basso.

Quando e in che modo?

La richiesta dei contributi può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 fino al 28 maggio dello stesso anno.

In tale periodo, in caso di errore, si può presentare una nuova istanza in sostitzione della precedente.

Come?

La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Chi può richiederlo?

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

A chi spetta?

Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Possono richiedere il contributo i soggetti che abbiano attivato la Partita IVA precedentemente alla predetta data data del 22 marzo 2021.

A quanto può ammontare il contributo?

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro né essere inferiore a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. La predetta percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti percento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a centomila euro, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a
un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, superiori a cinque milioni di euro fino a dieci milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in parola. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Importo ricavi 2020 % di contributo spettante
≥ 100.000 € 60 %
≤ 100.000 – fino a 400.000 € 50 %
≤ 400.000 – fino a 1.000.000 € 40 %
≤ 1.000.000 fino a 5.000.000 € 30 %
≤ 5.000.000 fino a 10.000.000 € 20 %

Esempio di calcolo

Prendiamo in esame un’ipotetica azienda X che ha i seguenti ricavi:

  • anno 2019 € 120.000;
  • anno 2020 € 48.000.

Ne consegue che l’ammontare medio mensile (dividere per 12 mesi) è:

  • anno 2019 € 10.000;
  • anno 2020 € 4.000.

Di conseguenza la differenza tra l’ammontare medio dei due anni in esame sarà ( ammontare medio 2019 – ammontare medio 2020):

  • € 6.000.

Su questa cifra, essendo un’azienda con fatturato fino a 100.000 €, si applica la percentuale di aiuto del 60 % e spetterà un contributo di € 3.600 (calcolato con la seguente formula: 6.000×60/100).

 

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Per tutte le altre info si rimanda ai provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

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