STATUTO

 

Art. 1

Costituzione – Denominazione e Sede

 

E’ costituita con sede in CASSINO una Associazione volontaria a base locale tra imprenditori nonché tecnici e professionisti in materie connesse alle attività d’impresa che potrà aderire anche ad Organizzazioni Datoriali Nazionali. L’Associazione è denominata: “ASSOCIAZIONE DI SERVIZI PER GLI IMPRENDITORI, I PROFESSIONISTI ED I CONSUMATORI” in sigla “AsseImprenditori

Art. 2

Scopi e compiti dell’Associazione

L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si propone di realizzare i seguenti scopi istituzionali primari:

1.              promuovere i diritti all’ informazione, all’ educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia economico giuridica dei cittadini utenti e consumatori compresa la promozione e la difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell’ ambiente;

2.              promuovere la formazione, l’istruzione, la conoscenza e la ricerca di moderni sistemi di gestione, di organizzazione, di commercializzazione verso l’interno e l’estero, di conduzione di aziende, di industrie ed attività economiche e sociali, pubbliche e private. L’Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con  i suoi scopi fondamentali, nell’ambito delle leggi vigenti. In relazione alle finalità predette, l’Associazione può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, vendite permute, locazioni); accedere a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l’attuazione delle finalità associative e per l’autonoma gestione tecnica e amministrativa;

3.              curare lo studio di tutti i problemi economici, mutualistici, tecnici, sindacali, che interessano le categorie degli imprenditori e del lavoro professionale e autonomo ed in particolar modo adoperarsi per la creazione di una completa ed ordinata legislazione in materia;

4.              Promozione e difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell’ ambiente;

5.              provvedere alla stipulazione con Enti, Istituzioni ed altri organismi pubblici e/o privati, di specifiche convenzioni riguardanti gli associati sul territorio;

6.              promuovere ogni iniziativa che possa giovare al miglioramento degli associati in generale, nei rapporti con le istituzioni locali;

7.              curare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi economici, mutualistici, tecnici, sindacali, che interessano le categorie del terziario, della piccola industria, del commercio, del turismo, dello spettacolo, dell’artigianato, dei servizi, dell’ agricoltura, del lavoro professionale e autonomo in generale, ed in particolare modo adoperarsi per la creazione di una completa e ordinata legislazione dei predetti settori, legislazione che tenga conto delle peculiarità della regione in cui opera l’Associazione.

8.              stipulare con i sindacati dei lavoratori contratti e accordi locali concernenti la disciplina del lavoro, l’apprendistato, e l’istruzione tecnica degli apprendisti, la costituzione di Enti e/o Istituti Bilaterali per la gestione di quanto previsto dai C.C.N.L.; 

9.              realizzare lo sviluppo e il perfezionamento della formazione professionale, nonché costituire Enti atti allo scopo;

10.          esercitare l’attività di patronato;

11.          provvedere nei confronti delle associazioni aderenti, e delle imprese ad esse associate, alla prestazione di qualsiasi servizio relativo all’oggetto;

12.          promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge o deliberata dagli Organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;

13.          fornire agli associati ogni servizio di natura contabile, tributaria, di consulenza del lavoro, finanziaria e creditizia, esclusivamente attraverso consorzi o altre strutture di natura commerciale. In ogni caso si ribadisce che l’Associazione costituisce Ente Non Commerciale, senza scopo di lucro, e che è espressamente vietato distribuire ai soci, utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale, sia in forma diretta sia in forma indiretta.

Art. 3

Associazione ed adesione

Possono domandare di essere associate le imprese commerciali, industriali, turistiche, artigiane, del terziario, dell’agricoltura e tutti gli operatori del lavoro tecnico-professionale e del lavoro autonomo in generale che abbiano la propria sede/residenza nel territorio italiano nonché le organizzazioni territoriali legalmente costituite che ne facciano regolare domanda con l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e tutte le direttive e degli organi federali.

Possono altresì far parte di AsseImprenditori le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalitàdell’associazione.

Sull’ammissione dei richiedenti a entrare a far parte dell’Associazione delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 4

Obblighi e doveri degli Associati

Gli associati si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento di funzionamento, nonché tutte le deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione.

Art. 5

Durata dell’iscrizione

L’iscrizione di ogni Associato e la sua appartenenza all’Associazione, ha durata di un anno solare.

L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata se non si comunica la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

Art. 6

Contributi

Ogni associato è tenuto a corrispondere un contributo annuo nella misura che sarà deliberata dal CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione.

Tale contributo associativo non dà diritto di proprietà sui beni mobili ed immobili dell’Associazione.

Art. 7

Cessazione della qualità di associata

La qualità di associato cessa:

1.              per recesso ai sensi dell’art. 5;

2.              per deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto di almeno due terzi dei membri presenti per causa di inadempimento degli obblighi dell’associato a norma del presente Statuto.

Art. 8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1.              l’Assemblea Generale;

2.              il Consiglio Direttivo;

3.              il Presidente;

4.              il Consiglio dei Revisori.

Art. 9

Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dell’Associazione è costituita da tutti gli associati o dai rappresentanti nominati secondo norme stabilite nel regolamento congressuale, redatto a cura del Consiglio Direttivo e comunque secondo i criteri di rappresentatività.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, su delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione che la presiede.

Essa deve essere inoltre convocata quando sia fatta richiesta scritta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti dell’intero complesso associativo.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta spedita anche via fax o e-mail quindici giorni prima della convocazione.

Detta convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno che verrà trattato in assemblea.

Per la validità delle riunioni sia ordinarie che straordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intero complesso associativo, in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

La seconda convocazione può seguire di un ora quella fissata per la prima.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti palesi, salvo che l’Assemblea non disponga diversamente.

Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza del 50% dell’intero complesso associativo. Solo in alcuni casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può Avanzare modifiche allo Statuto che l’Assemble Generale dovrà avallare alla successiva riunione.

I verbali dell’Assemblea sono firmati dal presidente e dal segretario e, in caso di eccezioni  da due scrutatori  designati dall’Assemblea all’inizio della votazione stessa.

Sono ammesse deleghe, ma solo ad altri associati ed ogni associato non può avere più di due deleghe.

All’Assemblea possono partecipare anche i membri del Collegio dei revisori, senza diritto di voto.

Art. 10

Attribuzioni dell’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed ha il compito di:

1.              esaminare i problemi di carattere interessanti le categorie e fissare le direttive generali per l’attività dell’Associazione;

2.              eleggere nel suo seno i membri del Consiglio Direttivo;

3.              deliberare sulle relazioni riguardanti l’attività dell’Associazione presentate dal Consiglio Direttivo;

4.              approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Associazione;

5.              deliberare sulle modifiche dello Statuto;

6.              eleggere il Collegio dei Revisori;

7.              deliberare sulle relazioni riguardanti l’attività dell’Associazione ,presentata dal Consiglio Direttivo;

8.              approvare il regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 11

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri eletti tra associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno ed ogni qualvolta lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Generale.

Per la validità delle stesse è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Alle sedute del Comitato non è ammessa delega.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale che, presentato per l’approvazione nella riunione successiva, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono i seguenti:

1.              eleggere a maggioranza assoluta nel proprio seno il Presidente, e il Vice Presidente;

2.              provvedere alla gestione del patrimonio sociale, anche stabilendo annualmente la contribuzione della quota associativa per anno solare;

3.              provvedere alla formulazione dei bilanci, con relazioni da sottoporre all’Assemblea;

4.              deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;

5.              disporre per quanto altro sia indispensabile al raggiungimento dei compiti dell’Associazione nonché i compromessi arbitrali;

6.              nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Commissioni ed Organi in genere;

7.              assumere, promuovere e licenziare il personale dell’Associazione.

8.              disporre per quanto altro sia indispensabile al raggiungimento dei compiti della Associazione.

Art. 13

Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

1.              rappresenta l’Associazione non solo politicamente ma anche in tutti gli atti pubblici, privati, negoziali o giudiziari, con facoltà di delega dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo in qualsiasi sede;

2.              vigila sull’ordinamento tecnico dei servizi dell’Associazione e su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendoli;

3.              autorizza, entro limiti che gli saranno fissati dal Consiglio Direttivo, le spese di gestione degli Uffici;

4.              cura l’esecuzione di tutte le delibere sociali;

5.              accende conti correnti bancari, mutui e qualsiasi altro atto necessario al buon funzionamento dell’Associazione e al conseguimento degli scopi sociali

6.              nei casi di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le attribuzioni relative sono esercitate dal Vice presidente;

Art. 14

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti è eletto dall’Assemblea, dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio è eletto dai componenti del Collegio stesso alla prima riunione.

Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 15

Eleggibilità e durata delle cariche

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, tecnica o professionale connessa all’attività imprenditoriale e durano in carica cinque anni; il loro mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese nelle quali incorrono nell’espletamento dei loro compiti per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 16

Dell’Ufficio di Segreteria e dei suoi compiti

La sovrintendenza degli Uffici dell’Associazione è affidata ad un Segretario scelto dal Consiglio Direttivo, che attua e coordina i deliberati ed i programmi degli Organi Dirigenti dell’Associazione nonché redigendo e firmando i relativi verbali.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni anzidette saranno svolte da un delegato indicato dal Presidente dell’Associazione.

Art. 17

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che comunque vengono in proprietà dell’Associazione, dai contributi degli Associati, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali e da qualunque altra entrata.

L’Amministrazione e la conservazione del Patrimonio Sociale saranno cura del Presidente.

Per ciascun anno sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, entro il 30-04 di ogni anno, unitamente alle relazioni sulle attività dell’Associazione dal Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presenta i bilanci preventivo e consuntivo al Collegio dei Revisori un mese prima della data fissata per l’Assemblea Generale.

Art. 18

Sanzioni e Collegio Arbitrale

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre a provvedimento disciplinare gli associati che non ottemperassero agli obblighi derivanti dalle deliberazioni degli Organi dell’Associazione e del presente Statuto.

Nei casi più gravi ha la facoltà di decidere l’espulsione dall’Associazione dell’associato.

La semplice sospensione dell’attività associativa non dispensa l’associato dal pagamento dei contributi.

L’associato fatto oggetto delle applicazioni di quanto sopra può ricorrere ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno designato dal Presidente dell’Associazione, uno dall’Associato colpito da sanzione, uno designato di comune accordo dagli altri due. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro che avrà funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale Civile di Cassino (Fr).

Art. 19

Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto del 75% degli aventi diritto dell’intero complesso associativo di cui all’art. 10.

La deliberazione comporta la nomina di un liquidatore patrimoniale che provvederà a quanto previsto dal Codice Civile per lo scioglimento delle associazioni no – profit, curando che esso avvenga senza scopo di lucro.

L’eventuale patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto all’Associazione Datoriale Nazionale di appartenenza o, in mancanza, ad organizzazioni no-profit che svolgono lo stesso operato.

Art. 20

Norme finali e transitorie

Gli organi eletti dall’Assemblea costituente durano in carica 5 anni.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.