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Concorso Docenti ordinario: bando 2020 per la scuola secondaria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 Aprile 2020, serie concorsi ed esami.
Il MIUR ha indetto il bando ordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. La selezione è finalizzata all’assunzione di 25.000 Docenti.
Ecco il bando da scaricare e cosa sapere sul concorso scuola 2020 per Insegnanti di scuola media e superiore. Candidature dal 15 giugno al 31 Luglio 2020.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sulla GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020, le disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il bando ufficiale del concorso è stato pubblicato sulla GU n.34 del 28-04-2020 serie concorsi ed esami. Si tratta dell’attesissimo concorso ordinario per insegnare nelle scuole medie e superiori.
Il bando per Docenti serve per l’immissione in ruolo di 25Mila Insegnanti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante assunzioni a tempo indeterminato. La procedura concorsuale è indetta su base regionale e il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
A. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
B. il possesso congiunto di:
Per i posti di sostegno si richiede, inoltre, il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado (primo o secondo) o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Per tutti i dettagli relativi ai requisiti concorso ordinario Docenti si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel bando.
Ecco le tabelle relative ai titoli valutabili per il concorso per titoli ed esami per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e alla corrispondenza dei titoli di abilitazione, contenute negli allegati C e D del decreto Ministeriale n.201 del 20 Aprile 2020:
Sono ammessi con riserva a partecipare al concorso scuola ordinario infanzia e primaria coloro che:
Il bando di concorso ordinario per la scuola secondaria prevede l’espletamento di una selezione per titoli ed esami. Le prove sono distinte per i posti comuni e di sostegno, ad eccezione di quella preselettiva eventualmente predisposta.
I candidati dovranno superare le seguenti prove:
– eventuale preselezione, mediante la somministrazione di un test su computer con 60 domande, da svolgere in 60 minuti, volto all’accertamento di capacità logiche e di comprensione del testo, e della conoscenza della normativa scolastica e della lingua almeno ad un livello corrispondente al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);
– per i posti comuni
– per i posti di sostegno
I questi relativi alla preselezione saranno estratti da una banca dati che sarà pubblicata sul portale web del Ministero dell’Istruzione almeno 20 giorni prima della prova. Mettiamo a vostra disposizione l’ALLEGATO A (Pdf 1,19Mb) con il programma completo relativo al concorso scuola 2020 ordinario per Docenti di secondaria.
Come sarà valutata la prova orale? Ecco gli allegati al decreto MIUR relativo al bando ordinario per Insegnanti, con tutte le indicazioni sulle modalità di valutazione e sull’assegnazione dei punteggi:
– ALLEGATO B1 (Pdf 144Kb) – criteri valutazione orale posto comune;
– ALLEGATO B2(Pdf 144Kb) – criteri valutazione orale posto comune Lingua inglese;
– ALLEGATO B3 (Pdf 144Kb) – criteri valutazione orale posto sostegno;
– ALLEGATO B4 (Pdf 162Kb) – criteri valutazione prova pratica.
Il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado è organizzato su base regionale, con aggregazione territoriale per alcune regioni, secondo quanto indicato nell’Allegato 2 del bando. Ciò significa che uno stesso Ufficio Scolastico Regionale potrà essere responsabile dello svolgimento delle procedure concorsuali per più regioni. Lo stesso USR provvederà anche all’approvazione delle graduatorie Docenti sia per la propria regione che per le quelle aggregate.
Il MIUR ha reso disponibile un’apposita applicazione per aiutare i candidati a individuare facilmente dove si svolgeranno gli esami, raggiungibile da questa pagina. Per utilizzarla occorre impostare la regione a cui è stata inoltrata l’istanza e la tipologia di posto o il grado di istruzione richiesto.
Le domande di partecipazione devono essere presentate in via telematica, attraverso il portale web per le Istanze online del MIUR, dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 ed entro le ore 23.59 del 31 Luglio 2020.
Per utilizzare il servizio occorre essere registrati sulla piattaforma POLIS – Presentazione On Line delle IStanze o possedere una idenità SPID, ed essere abilitati. Per tutte le informazioni sulle modalità di registrazione, accesso e abilitazione potete leggere questa guida pratica.
E’ possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso scuola per Docenti in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per i posti sul sostegno, distinti tra primo e secondo grado.
Ciascun candidato può concorrere a più procedure concorsuali (posti comuni nella scuola di secondaria di primo grado, posti comuni nella scuola di secondaria di secondo grado, posti sul sostegno nella scuola di secondaria di primo grado, posti sul sostegno nella scuola di secondaria di secondo grado) presentando un’unica istanza, con l’indicazione dei concorsi per Docenti a cui intende partecipare.
Per eventuali problemi tecnici relativi alla registrazione su Istanze Online è possibile contattare il numero 0809267603, attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 18.30.
Il MIUR attiverà inoltre un numero dedicato all’assistenza tecnica per la compilazione della domanda, disponibile dal 15 giugno al 31 luglio, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, festivi esclusi.
Per ricevere informazioni di natura amministrativa, invece, occorre rivolgersi all’Ufficio Scolastico Regionale competente. L’elenco degli USR di tutte le regioni è raggiungibile da questa pagina.
Vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 102Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 serie concorsi ed esami del 28 Aprile 2020. Mettiamo a disposizione anche il Decreto MIUR n. 201 20 aprile 2020 (Pdf 95Kb), relativo al concorso Docenti ordinario.
Rendiamo disponibili anche gli allegati al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020:
– ALLEGATO 1 – Prospetto Ripartizione Posti (Pdf 352Kb).
– ALLEGATO 2 – Prospetto Aggregazioni (Pdf 163Kb).
fonte miur e ticonsiglio.it
DESCRIZIONE PERCORSO 24 CFU
Il d.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto, il d.m. 616 del 10 agosto 2017 ha stabilito i settori disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità organizzative. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari:
Il Corso 24 CFU per l’insegnamento si propone di fornire i crediti necessari per diventare insegnante in previsione del prossimo Concorso Docenti 2020.
Ssd | Materia | Didattica | Cfu |
M-PSI/04 | Psicologia dell’educazione | Online | 6 |
M-DEA/01 | Antropologia culturale | Online | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale e sociale | Online | 6 |
M-PED/03 | Metodologie e tecnologie didattiche | Online | 6 |
Che aspetti contattaci: asseimprenditori@gmail.com – w.a. 3384239385
L’ABI ha comunicato alle banche che a partire dal 17 aprile il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso.
[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext][/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]Il “DL Liquidità” prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da anche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. N.B. L’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desumono dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentate un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi. [/tab] [/tabcontent] [/tabs]
ESEMPI DEL MASSIMO GARANTIBILE
Il Fondo può garantire finanziamenti per un importo massimo non superiore al 25% dei ricavi dell’impresa – secondo quanto indicato nel modulo di domanda di garanzia – e comunque fino a 25 mila euro. Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile, come sopra indicato.
Di seguito alcuni esempi.
Fonte ABI.
[button link=”https://asseimprenditori.it/primo-piano-home/decreto-liquidita-nuove-misure-per-le-imprese-ok-da-ue-per-le-garanzie-alle-pmi/” type=”big” newwindow=”yes”] vedi anche INFO DECRETO LIQUIDITA'[/button]
Si tratta di “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
Ndr – Anche in questo caso è percepibile che molte micro imprese, quella stragrande maggioranza che porta avanti il Paese, non potranno beneficiare neanche dei 25.000 € in quanto in molti casi i ricavi non raggiungono grosse cifre. Siamo speranzosi che il Legislatore possa prendere atto di ciò e procedere in tempi brevi a fare altri Provvedimenti per sanare la problematica evidenziata.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Oggi 14 aprile 2020 la Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus.
Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell’economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.
È già disponibile qui il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento, informa il Ministero per lo sviluppo economico dopo il via libera della Ue al Dl Imprese.
Di seguito ulteriori approfondimenti.
[learn_more caption=”Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020″] Gratuità della garanzia Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf) Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020 Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00 Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.[/learn_more]
[learn_more caption=”Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export”] Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza): durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento; impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020; importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura: pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi; pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata); pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata). Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.[/learn_more]
[learn_more caption=”La nuova normativa Golden Power”] Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese. Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo. Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity. Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.[/learn_more]
[learn_more caption=”Le misure fiscali”] Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Sospensione di versamenti tributari e contributivi La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari La norma intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Metodo previsionale acconti giugno Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento. Rimessione in termini per i versamenti In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Proroga dei certificati La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia. Assistenza fiscale a distanza La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza. Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.[/learn_more]
[learn_more caption=”Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità”] Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata. Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno. Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento. Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).[/learn_more]
Fonte: Mise, Ansa, Gazzetta Ufficiale.
[button link=”https://asseimprenditori.it/primo-piano-home/come-accedere-ai-finanziamenti-bancari-di-25-000-euro-garantiti-al-100-breve-vademecum-con-esempi/” type=”big”] vedi anche COME ACCEDERE A 25.000 €[/button]
A breve dovrà esserci obbligatoriamente il passaggio al mercato libero per tutte le utenze di luce e gas.
Il 1° gennaio 2022 gli utenti che non lo avranno ancora fatto saranno in automatico passati ad un operatore privato.
Crediamo che se riusciremo a muoverci in tempo con un buon numero di associati al Gruppo di Acquisto riusciremo a spuntare una buon prezzo e per quest motivo vi proponiamo di aderire a questa iniziativa.
Si tratta della costituzione di un gruppo di acquisto in grado di spuntare il miglior prezzo possibile.
Per partecipare non ci sono costi da sostenere. Appena pronti saranno avviate le contrattazioni e i risultati (le tariffe) verranno proposte agli aderenti che potranno scegliere se accettarle o no.
È possibile compilare il seguente form per essere ricontattati a breve.
Cerchiamo insieme di ottenere il meglio per tutti.
Ieri, al termine di un lungo Consiglio dei Ministri, è stato approvato il testo dell’attesissimo Decreto Liquidità.
Dopo il Decreto Cura Italia del 17/3/2020 era una operazione assolutamente necessaria, allo scopo di mettere le imprese e i professionisti nelle condizioni di far fronte ai propri impegni, di pagare i propri fornitori, e non far partire una pericolosissima catena di mancati pagamenti che porterebbe al disastro.
Il testo del decreto che abbiamo trovato sul sito del Governo è ancora in bozza. Pertanto le indicazioni qui di seguito si basano su di essa e sulle dichiarazioni serali del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico.
Ulteriori indicazioni saranno date in seguito.
In questa sede vengono evidenziati gli aspetti più direttamente legati alle piccole aziende ed ai professionisti.
L’intenzione dello Stato è quella di mettere a disposizione di questi soggetti le somme necessarie (o almeno una parte) cercando di bypassare la burocrazia e di farlo in pochissimi giorni. Allo scopo di tutelare il sistema bancario è stato previsto che le garanzie della regolare restituzione del prestito saranno a carico direttamente dello Stato, in determinate situazioni al 100%, in altre situazioni la garanzia coprirà dal 70% al 90% dell’importo prestato.
L’importo della garanzia non potrà comunque superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Per richieste di prestiti fino a 25.000 i nuovi finanziamenti saranno concessi da banche, e altri intermediari finanziari, e la garanzia che coprirà il 100% dell’importo sarà fornita gratuitamente dallo Stato attraverso l’intervento del Fondo centrale di garanzia. Questa modalità (garanzia alle banche del 100% da parte dello Stato) consentirà alle banche di erogare i finanziamenti molto rapidamente e senza particolari indagini di merito creditizio, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Quindi rapidità massima possibile.
Si dovrà trattare di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19, da autocertificare ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
L’inizio dei pagamenti delle rate di rimborso sarà previsto non prima di 18/24 mesi.
La durata dei prestiti sarà da 24 fino a 72 mesi.
Gli importi erogabili saranno di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, volume di ricavi che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
Dalle dichiarazioni emerse sembra che il prestito debba essere subordinato alla condizione che chi lo richieda abbia già esaurito la propria capacità di utilizzo del credito già rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Per questi soggetti – la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 – il Decreto Liquidità prevede la garanzia del fondo, con copertura al 100% purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, non superiore al 15% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (ovvero, per i soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000).
La predetta garanzia è concessa, sulla base dell’applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese, a condizione che:
1) su tali operazioni finanziarie il soggetto richiedente applichi determinate condizioni economiche previste dal testo normativo;
2) il 50% delle somme accordate sia destinato al pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, di affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali ovvero a saldare i debiti contratti con i propri fornitori.
Maggiori dettagli sulla normativa saranno esaminati dopo la proclamazione in legge da parte del Parlamento e la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Fonte Governo e Commercialistatelematico
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