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Come accedere ai finanziamenti bancari di 25.000 euro garantiti al 100% – breve vademecum con esempi

18 Aprile 2020/0 Commenti/in Primo piano home/da admin

(EMERGENZA COVID-19) COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LA LIQUIDITÀ FINO A 25 MILA EURO GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI. IN BASSO GLI ESEMPI.

L’ABI ha comunicato alle banche che a partire dal 17 aprile il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso.

[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext][/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]Il “DL Liquidità” prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da anche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. N.B. L’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desumono dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentate un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare  di tali ricavi. [/tab] [/tabcontent] [/tabs]

  1. Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
  • il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
  • il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile qui.
  1. I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio di una PEC alla banca (indicato sul sito internet della stessa) con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
  2. Per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 della Scheda 1 (2/3) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”).
  3. Il punto 17 della Scheda 1 (2/3) del modulo di garanzia va compilato solo se l’impresa richiedente l’agevolazione ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.
  4. Quando la banca ha acquisito i documenti può procedere a inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia.
  5. Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica.
  6. La banca può quindi procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.
  7. Qualora sia la prima volta che venga richiesta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l’accesso al Portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.
  8. L’impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
  9. Le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all’utilizzo del Portale FdG.

 

ESEMPI DEL MASSIMO GARANTIBILE

Il Fondo può garantire finanziamenti per un importo massimo non superiore al 25% dei ricavi dell’impresa – secondo quanto indicato nel modulo di domanda di garanzia – e comunque fino a 25 mila euro. Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile, come sopra indicato.

Di seguito alcuni esempi.

  • IMPRESA A
    Importo ricavi = 120.000 euro → 25% ricavi = 30.000 euro → Importo massimo garantibile = 25.000 euro → Modalità di erogazione: Banca X = 25.000, Banca X = 15.000 + Banca Y = 10.000:
  • IMPRESA B
    Importo ricavi = 80.000 euro → 25% ricavi = 20.000 euro → Importo massimo garantibile = 20.000 euro → Modalità di erogazione Banca X = 20.000, Banca X = 15.000 + Banca Y = 5.000.

Fonte ABI.

[button link=”https://asseimprenditori.it/primo-piano-home/decreto-liquidita-nuove-misure-per-le-imprese-ok-da-ue-per-le-garanzie-alle-pmi/” type=”big” newwindow=”yes”] vedi anche INFO DECRETO LIQUIDITA'[/button]

 

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/04/come-accedere-25-000-euro.jpg 492 657 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2020-04-18 08:46:302020-12-03 13:10:22Come accedere ai finanziamenti bancari di 25.000 euro garantiti al 100% – breve vademecum con esempi

Decreto liquidità, nuove misure per le imprese. Ok da Ue per le garanzie alle pmi

14 Aprile 2020/0 Commenti/in Primo piano home/da admin

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, detto anche Decreto liquidità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 il giorno 08/04/2020 con entrata in vigore del provvedimento il 09/04/2020.

Si tratta di “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  • garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

Ndr – Anche in questo caso è percepibile che molte micro imprese, quella stragrande maggioranza che porta avanti il Paese, non potranno beneficiare neanche dei 25.000 € in quanto in molti casi i ricavi non raggiungono grosse cifre. Siamo speranzosi che il Legislatore possa prendere atto di ciò e procedere in tempi brevi a fare altri Provvedimenti per sanare la problematica evidenziata.

Garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace.

E’ stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.

Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. E’ stato infine estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.

La Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese

Oggi 14 aprile 2020 la Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus.

Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell’economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.

È già disponibile qui il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento, informa il Ministero per lo sviluppo economico dopo il via libera della Ue al Dl Imprese.

Di seguito ulteriori approfondimenti.

[learn_more caption=”Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020″] Gratuità della garanzia Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella allegata (pdf) Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020 Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00 Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio.[/learn_more]

[learn_more caption=”Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export”] Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 200 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall’emergenza): durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento; impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020; importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura: pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi; pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata); pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata). Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.[/learn_more]

[learn_more caption=”La nuova normativa Golden Power”] Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende l’ambito applicativo del Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all’Unione europea, per la difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese. Potranno essere bloccate eventuali operazioni di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione dell’interesse nazionale che avvengono anche in ambito europeo. Si potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, energia, acqua, trasporti, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity. Per garantire la massima efficacia della norma è stato ampliato l’obbligo di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.[/learn_more]

[learn_more caption=”Le misure fiscali”] Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Sospensione di versamenti tributari e contributivi La norma è diretta a sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Per tali soggetti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente. La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 50 per cento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari La norma intende modificare il comma 7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Metodo previsionale acconti giugno Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento. Rimessione in termini per i versamenti In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, la norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Proroga dei certificati La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia. Assistenza fiscale a distanza La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza. Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.[/learn_more]

[learn_more caption=”Le altre misure per le imprese previste nel decreto liquidità”] Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata. Si prevede inoltre che benefici del fondo si applicano, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno. Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall’ordinamento. Tale disciplina opera, in particolare, nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza In questo quadro macroeconomico emergenziale si dispone il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale Il provvedimento mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima. Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione La norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica. Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza Misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. “Decreto Marzano”), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).[/learn_more]

Fonte: Mise, Ansa, Gazzetta Ufficiale.

[button link=”https://asseimprenditori.it/primo-piano-home/come-accedere-ai-finanziamenti-bancari-di-25-000-euro-garantiti-al-100-breve-vademecum-con-esempi/” type=”big”] vedi anche COME ACCEDERE A 25.000 €[/button]

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/04/info-decretp-liquidita.jpg 492 657 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2020-04-14 10:44:522020-12-03 13:11:32Decreto liquidità, nuove misure per le imprese. Ok da Ue per le garanzie alle pmi

Gruppo d’acquisto per luce e gas. Più ne siamo e più risparmiamo!

13 Aprile 2020/0 Commenti/in Consumatori, In evidenza/da admin

Proposta di costituzione di un gruppo d’acquisto per la contrattazione dei prezzi migliori per la fornitura di luce e gas

A breve dovrà esserci obbligatoriamente il passaggio al mercato libero per tutte le utenze di luce e gas.

Il 1° gennaio 2022 gli utenti che non lo avranno ancora fatto saranno in automatico passati ad un operatore privato.

Crediamo che se riusciremo a muoverci in tempo con un buon numero di associati al Gruppo di Acquisto riusciremo a spuntare una buon prezzo e per quest motivo vi proponiamo di aderire a questa iniziativa.

Si tratta della costituzione di un gruppo di acquisto in grado di spuntare il miglior prezzo possibile.

Per partecipare non ci sono costi da sostenere. Appena pronti saranno avviate le contrattazioni e i risultati (le tariffe) verranno proposte agli aderenti che potranno scegliere se accettarle o no.

È possibile compilare il seguente form per essere ricontattati a breve.

Cerchiamo insieme di ottenere il meglio per tutti.

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/04/gruppo-acquisto-luce-gas.jpg 492 657 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2020-04-13 13:28:192020-12-03 13:12:54Gruppo d’acquisto per luce e gas. Più ne siamo e più risparmiamo!

Decreto liquidità 2020. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6/4/2020

7 Aprile 2020/0 Commenti/in Primo piano home/da admin

Decreto liquidità 2020. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6/4/2020. Misure per la ripresa economica dell’Italia.

Ieri, al termine di un lungo Consiglio dei Ministri, è stato approvato il testo dell’attesissimo Decreto Liquidità.

Dopo il Decreto Cura Italia del 17/3/2020 era una operazione assolutamente necessaria, allo scopo di mettere le imprese e i professionisti nelle condizioni di far fronte ai propri impegni, di pagare i propri fornitori, e non far partire una pericolosissima catena di mancati pagamenti che porterebbe al disastro.

Il testo del decreto che abbiamo trovato sul sito del Governo è ancora in bozza. Pertanto le indicazioni qui di seguito si basano su di essa e sulle dichiarazioni serali del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico. 

Ulteriori indicazioni saranno date in seguito.

In questa sede vengono evidenziati gli aspetti più direttamente legati alle piccole aziende ed ai professionisti.

L’intenzione dello Stato è quella di mettere a disposizione di questi soggetti le somme necessarie (o almeno una parte) cercando di bypassare la burocrazia e di farlo in pochissimi giorni. Allo scopo di tutelare il sistema bancario è stato previsto che le garanzie della regolare restituzione del prestito saranno a carico direttamente dello Stato, in determinate situazioni al 100%, in altre situazioni la garanzia coprirà dal 70% al 90% dell’importo prestato.

L’importo della garanzia non potrà comunque superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Importi di prestiti fino a 25.000 euro nel decreto liquidità

Per richieste di prestiti fino a 25.000 i nuovi finanziamenti saranno concessi da banche, e altri intermediari finanziari, e la garanzia che coprirà il 100% dell’importo sarà fornita gratuitamente dallo Stato attraverso l’intervento del Fondo centrale di garanzia. Questa modalità (garanzia alle banche del 100% da parte dello Stato) consentirà alle banche di erogare i finanziamenti molto rapidamente e senza particolari indagini di merito creditizio, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Quindi rapidità massima possibile.

Si dovrà trattare di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19, da autocertificare ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

L’inizio dei pagamenti delle rate di rimborso sarà previsto non prima di 18/24 mesi.
La durata dei prestiti sarà da 24 fino a 72 mesi.

Gli importi erogabili saranno di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, volume di ricavi che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Dalle dichiarazioni emerse sembra che il prestito debba essere subordinato alla condizione che chi lo richieda abbia già esaurito la propria capacità di utilizzo del credito già rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Piccole e medie imprese con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro

Per questi soggetti – la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 – il Decreto Liquidità prevede la garanzia del fondo, con copertura al 100% purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, non superiore al 15% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (ovvero, per i soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000).

La predetta garanzia è concessa, sulla base dell’applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese, a condizione che:
1) su tali operazioni finanziarie il soggetto richiedente applichi determinate condizioni economiche previste dal testo normativo;
2) il 50% delle somme accordate sia destinato al pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, di affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali ovvero a saldare i debiti contratti con i propri fornitori.

Maggiori dettagli sulla normativa saranno esaminati dopo la proclamazione in legge da parte del Parlamento e la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

Fonte Governo e Commercialistatelematico

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/04/decreto-liquidità.jpg 394 526 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2020-04-07 10:04:302020-12-03 13:14:21Decreto liquidità 2020. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6/4/2020

Moratorie imprese danneggiate da Covid 19: Sospensione linee di credito, info mutui e Fondo di garanzia

31 Marzo 2020/0 Commenti/in In evidenza/da admin

Moratorie Imprese decreto Cura Italia: come sospendere le rate del mutuo per autonomi e liberi professionisti. Accordo per il credito 2019PMI e Faq.

 

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 – Decreto Cura Italia – Moratoria Imprese

Per le Microimprese o PMI che autocertifichino di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta del COVID-19 è prevista la possibilità di richiedere:

  • la proroga fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;
  • la sospensione delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale;
  • il mantenimento delle aperture di credito a revoca ivi inclusi fidi per anticipo fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020.

[button link=”https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/03/Allegato_2_Autocertificazione__imprese_ex_art._56_Decreto_17.3.2020.pdf” type=”big” newwindow=”yes”] Scarica l’Autocertificazione[/button]

[learn_more caption=”Approfondimento e Faq (1)“] Il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:

  1. le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  3. il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.

A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19. Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante.[/learn_more]

 

Accordo per il credito 2019 PMI

Le PMI danneggiate dall’epidemia da COVID 19 che presentano un finanziamento in essere alla data del 31 gennaio 2020 possono accedere alle seguenti iniziative:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (chirografario/ ipotecario) di durata superiore a 18 mesi (medio-lungo termine), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing (nel caso di leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare);
  • allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
  • allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del crediti a breve termine;
  • allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

Per usufruire di questa agevolazione basta andare in banca e compilare il modello per la “Richiesta benefici Accordo per il Credito PMI 2019 – Imprese in Ripresa (agg. Addendum 6.3.2020)“. 

Approfondimenti e ulteriori Faq

Quali sono gli interventi predisposti dal Governo con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese?

Le misure introdotte dal Governo prevedono:

  1. la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste;
  2. l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
  3. l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;
  4. l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo;
  5. il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;
  6. l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;
  7. l’esclusione del modulo « andamentale » ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
  8. l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
  9. la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
  10. la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;
  11. l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro
  12. la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
  13. la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Il Fondo Pmi può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni?

Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo Pmi per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Quali iniziative sono state previste per il settore del microcredito? Che importo massimo di finanziamento è possibile ricevere?

Il Fondo di garanzia Pmi può concedere una garanzia gratuita fino all’80 per cento agli enti di microcredito (che siano Pmi) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80 per cento e senza valutazione). L’importo massimo di finanziamento che può essere ottenuto con operazioni di microcredito è stato aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro.

Le nuove forme di garanzia sono destinate anche al settore dell’agricoltura e della pesca?

Sì, il Governo ha esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dal l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’Ismea per tali misure di garanzia.

Nonostante l’ampia articolazione delle misure disposte dal Governo sono in previsione ulteriori misure di garanzia o finanziamento?

Sì, con un decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, verranno previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

Per il settore export quali sono le misure predisposte dal Governo?

Il Governo ha disposto la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n.251 ( Fondo gestito da Simest Spa) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici.
Il Governo ha, altresì, disciplinato la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di Sace Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese Italiane. L’iniziativa è volta a mantenere i livelli occupazionali del settore interessato.

I finanziamenti e le garanzie descritte supra riguardano le Pmi. Per le grandi imprese il Governo ha previsto misure simili?

Sì, il Governo ha predisposto misure che consentono:

  1. alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19;
  2. a Cdp, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
  3. allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80 percento delle esposizioni assunte da Cdp e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Mentre il Fondo Pmi opera solo a beneficio di Pmi (imprese con un fatturato in- feriore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), le ulteriori misure disposte dal Governo operano anche a favore di imprese non qualificate quali Pmi ai sensi della normativa europea.

[button link=”https://asseimprenditori.it/in-evidenza/info-sospensione-mutuo-prima-casa-causa-covid-19/” type=”big” color=”green” newwindow=”yes”] Vedi anche “sospensione mutui prima casa”[/button]

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/03/moratorie-imprese.jpg 354 473 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2020-03-31 15:06:512020-12-03 13:15:30Moratorie imprese danneggiate da Covid 19: Sospensione linee di credito, info mutui e Fondo di garanzia

Info sospensione mutuo prima casa causa Covid-19

31 Marzo 2020/0 Commenti/in In evidenza/da admin

Di seguito la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile cliccando qui, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Approfondimento e Faq

  1. Quali sono le condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa? I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
    – cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    – cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
    – cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
    – morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
    Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo di garanzia statale che da una garanzia Stato fino all’80% il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
    Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
  2. I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa? Sì, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  3. Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa è necessario produrre l’Isee? No, viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo.
https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2020/03/ModuloSospensioneMutui2020PrimaCasa.jpg 492 657 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2020-03-31 10:26:422020-12-03 13:16:42Info sospensione mutuo prima casa causa Covid-19
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