Decreto liquidità 2020. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6/4/2020

Decreto liquidità 2020. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6/4/2020. Misure per la ripresa economica dell’Italia.

Ieri, al termine di un lungo Consiglio dei Ministri, è stato approvato il testo dell’attesissimo Decreto Liquidità.

Dopo il Decreto Cura Italia del 17/3/2020 era una operazione assolutamente necessaria, allo scopo di mettere le imprese e i professionisti nelle condizioni di far fronte ai propri impegni, di pagare i propri fornitori, e non far partire una pericolosissima catena di mancati pagamenti che porterebbe al disastro.

Il testo del decreto che abbiamo trovato sul sito del Governo è ancora in bozza. Pertanto le indicazioni qui di seguito si basano su di essa e sulle dichiarazioni serali del presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico. 

Ulteriori indicazioni saranno date in seguito.

In questa sede vengono evidenziati gli aspetti più direttamente legati alle piccole aziende ed ai professionisti.

L’intenzione dello Stato è quella di mettere a disposizione di questi soggetti le somme necessarie (o almeno una parte) cercando di bypassare la burocrazia e di farlo in pochissimi giorni. Allo scopo di tutelare il sistema bancario è stato previsto che le garanzie della regolare restituzione del prestito saranno a carico direttamente dello Stato, in determinate situazioni al 100%, in altre situazioni la garanzia coprirà dal 70% al 90% dell’importo prestato.

L’importo della garanzia non potrà comunque superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Importi di prestiti fino a 25.000 euro nel decreto liquidità

Per richieste di prestiti fino a 25.000 i nuovi finanziamenti saranno concessi da banche, e altri intermediari finanziari, e la garanzia che coprirà il 100% dell’importo sarà fornita gratuitamente dallo Stato attraverso l’intervento del Fondo centrale di garanzia. Questa modalità (garanzia alle banche del 100% da parte dello Stato) consentirà alle banche di erogare i finanziamenti molto rapidamente e senza particolari indagini di merito creditizio, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Quindi rapidità massima possibile.

Si dovrà trattare di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19, da autocertificare ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

L’inizio dei pagamenti delle rate di rimborso sarà previsto non prima di 18/24 mesi.
La durata dei prestiti sarà da 24 fino a 72 mesi.

Gli importi erogabili saranno di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, volume di ricavi che risulta dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Dalle dichiarazioni emerse sembra che il prestito debba essere subordinato alla condizione che chi lo richieda abbia già esaurito la propria capacità di utilizzo del credito già rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Piccole e medie imprese con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro

Per questi soggetti – la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 – il Decreto Liquidità prevede la garanzia del fondo, con copertura al 100% purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, non superiore al 15% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (ovvero, per i soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000).

La predetta garanzia è concessa, sulla base dell’applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese, a condizione che:
1) su tali operazioni finanziarie il soggetto richiedente applichi determinate condizioni economiche previste dal testo normativo;
2) il 50% delle somme accordate sia destinato al pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, di affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali ovvero a saldare i debiti contratti con i propri fornitori.

Maggiori dettagli sulla normativa saranno esaminati dopo la proclamazione in legge da parte del Parlamento e la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

Fonte Governo e Commercialistatelematico

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento