Bonus elettrico

 CHE COS’E’IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?

E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni , per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO 

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:

  • appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro; 
  • appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
  • presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.
per l’anno 2013 è di:

  • 71 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 91 euro per 3 o 4 persone
  • 155 euro per più di 4 persone
  • per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Il valore del bonus per il disagio fisico può essere calcolato in base alle apparecchiature utilizzate con questo applicativo di simulazione.

COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO 

Per richiedere il bonus occorre compilare l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune ( ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono scaricabili da questa pagina o reperibili presso i Comuni, sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it)

 

 

Moduli                
                 

Modulo A

disagio economico

      

Modulo B

disagio fisico

      

Modulo C

Autocertificazione ASL

      

Modulo D

Fac simile certificazione ASL

      

Modulo E

famiglia numerosa

  

Domande e Risposte 

{slider Che cos’è il bonus}

Il cosiddetto “bonus elettrico” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’) è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Il bonus elettrico consiste in una riduzione applicata alle bollette dell’energia elettrica. 

{slider Chi ne ha diritto}

{tab Chi ne ha diritto 1}

Potranno accedere al bonus elettrico per disagio economico tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, con potenza impegnata:

  • fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4,
  • fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4, e che presentino una certificazione ISEE:
  • con valore dell’indicatore fino a 7.500€ per la generalità degli aventi diritto,
  • con valore fino a 20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.

Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  1. la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  2. il tipo di apparecchiature e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate,
  3. l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata
  4. la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

{tab Quanti bonus si possono richiedere per ogni nucleo familiare?}

Il nucleo famigliare è rilevante solamente per i casi di disagio economico. Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per un solo contratto di fornitura di energia elettrica.
Nei casi di disagio fisico, il bonus può essere richiesto per ogni contratto di fornitura di energia elettrica corrispondente all’abitazione in cui sono presenti le apparecchiature per il mantenimento in vita.

{tab Se si posseggono i requisiti per accedere al bonus elettrico per disagio economico, tranne la titolarità del contratto di fornitura, intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente, al nucleo familiare, è possibile richiedere ugualmente il bonus?}

Se si è residenti in un’abitazione in cui il contratto di fornitura elettrica è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di energia elettrica.

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{slider Bonus per gravi condizioni di salute}

{tab Brochure}

Scarica la brochure in formato pdf

{tab Quali certificati bisogna presentare per richiedere il bonus per le gravi condizioni di salute?}

I cittadini che richiedono l’agevolazione per disagio fisico dovranno presentare una apposita certificazione della propria ASL contenente le informazioni riportate nel modulo D scaricabile dal sito dell’Autorità.
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), dovranno presentare:

  1. la comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile;
  2. un’apposita autocertificazione conforme al contenuto del modulo C scaricabile dal sito dell’Autorità nel quale dovrà essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali;
  3. il modulo D sopra citato, in caso di mancato ricevimento della comunicazione di inclusione del PESSE da parte del distributore di energia elettrica.

{tab Chi ha diritto al bonus per gravi condizioni di salute?}

Hanno diritto al bonus elettrico per gravi condizioni di salute tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  • la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata
  • la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

Il bonus è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

{tab E’ necessario presentare l’ISEE per ottenere il bonus per le gravi condizioni di salute?}

No, la richiesta del bonus per le gravi condizioni di salute non è legata né al reddito né alla composizione del nucleo famigliare e pertanto non è necessario presentare alcuna documentazione relativa all’ISEE.

{tab Cosa cambia dal 2013?}

Dal 1 gennaio 2013 sono previste tre tipologie di bonus per disagio fisico, da assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati, così come indicati nella certificazione ASL, in modo da tenere conto delle specifiche necessità ed esigenze dei malati.
L’assegnazione ad una delle 3 fasce viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni.

Il valore del bonus per il disagio fisico può essere calcolato utilizzando questo applicativo di simulazione.
Fino a tutto il 2012, invece, il bonus corrispondeva ad un unico importo standard, indipendente dal numero di apparecchiature e dai consumi.
Le modalità di presentazione della richiesta di bonus restano invariate. Bisogna però utilizzare la nuova modulistica (modulo B e allegati)
Dal 2013 inoltre è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento retroattivo del nuovo meccanismo di bonus.

{tab Come si richiede il nuovo bonus per gravi condizioni di salute?}

Le modalità di richiesta rimangono invariate, sono cambiati i moduli (modulo B, modulo C e modulo D) disponibili su questo sito.

La richiesta del bonus elettrico va quindi presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura “salva vita” con il nuovo modulo B.
I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), devono presentare:

  1. la comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile;
  2. un’apposita autocertificazione conforme al contenuto del nuovo modulo C nel quale deve essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali.

I cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE devono presentare una apposita certificazione della propria ASL contenente le informazioni riportate nel nuovo modulo D disponibile sul sito dell’Autorità.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

{tab Il nuovo bonus per disagio fisico si può applicare retroattivamente?}

Coloro che erano già titolari di bonus per disagio fisico prima del 2013, possono presentare una nuova richiesta dal 1 gennaio 2013 qualora il numero di apparecchiature e il tempo del loro utlilizzo, certificato dalla ASL, dia diritto ad un bonus di importo superiore, in base alla nuova normativa. E’ possibile verificare se si ha diritto ad un bonus superiore a quello percepito fino al 2012 utilizzando questo applicativo di simulazione.
Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto a una quota retroattiva, tenuto conto della data di certificazione dell’uso delle apparecchiature stesse.
Tale quota viene riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato ASL, che comunque non può essere precedente al 31 dicembre 2010.

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{slider Quanto vale il bonus}

Descrizione

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010 e 2011

Anno 2012

Anno 2013

Numerosità familiare 1-2 componenti

€ 60

€ 58

€ 56

€ 63

€ 71

Numerosità familiare 3-4 componenti

€ 78

€ 75

€ 72

€ 81

€ 91

Numerosità familiare oltre 4 componenti

€ 135

€ 130

€ 124

€ 139

€ 155

Disagio fisico

€ 150

€ 144

€ 138

€ 155

cfr. tabella sotto

Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

2013 – Disagio fisico
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo.

 

FASCIA MINIMA

FASCIA MEDIA

FASCIA MASSIMA

extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)

fino a 600 kWh/anno

tra 600 e 1200 kWh/anno

oltre 1200 kWh/anno

€/anno per punto di prelievo

ammontare bonus (fino a 3kW residente)

€ 176

€ 291

€ 422

ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su)

€ 415

€ 526

€ 636

 

{slider Come chiederlo?}

{tab Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale?}

Secondo quanto disposto dalla legge, per accedere al bonus elettrico il titolare della fornitura elettrica deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l’apposita modulistica.

Nel caso di abitazioni presso i quali viva un soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali “salva vita”, la richiesta del bonus elettrico va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura “salva vita”.

{tab Quali documenti servono?}

 

Nuova istanza per disagio economico

Nuova istanza per famiglie con 4 o più figli a carico

Nuova istanza per disagio fisico

Nuova istanza per disagio fisico con punto di fornitura già compreso tra le forniture non disalimentabili ai fini del PESSE

Modulo richiesta

X

X

X

X

Copia documento di riconoscimento

X

X

X

X

Copia attestazione ISEE

X

X

   

Certificazione ASL

   

X

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ASL

     

X

Copia attesatante l’inclusione negli elenchi PESSE (*)

     

X

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei figli a carico

 

X

   

Delega a presentare la dichiarazione(**)

X

X

X

X

Copia documento di riconoscimento del delegato (**)

X

X

X

X

  • (*) Comunicazione ricevuta dal distributore di riferimento
    (**) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente

{tab Dove sono reperibili i moduli?}

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità e presso i Comuni. E’ sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l’apposita modulistica, per evitare l’eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda.

{tab E’ possibile delegare ad una terza persona la presentazione della domanda?}

Sì, compilando l’apposita sezione prevista nei moduli predisposti per la presentazione dell’istanza.

{tab Se non si riescono ad individuare in bolletta i dati necessari alla compilazione del modulo, a chi ci si rivolge per richiederli?}

Le informazioni relative al titolare della fornitura di energia elettrica, al codice POD e alla potenza impegnata sono indicati anche sul contratto di fornitura e possono essere richieste al proprio venditore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta

{tab Che cos’è il codice POD?}

Il codice POD, è l’identificativo univoco della utenza, inizia con le lettere IT e viene riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura.

{tab Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus?}

  • Variazione del numero di componenti:

Nel caso in cui, durante il periodo di godimento del bonus, intervengano variazioni nella numerosità del nucleo familiare anagrafico, il cittadino potrà chiedere l’adeguamento del bonus al nuovo numero di componenti. La variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica della variazione all’impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza originaria della compensazione.

  • Variazione del reddito:

Le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

  • Variazione del numero dei figli a carico:

Le variazioni del numero dei figli a carico verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

  • Cessato uso dei macchinari elettromedicali salvavita:

Il cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita deve essere tempestivamente comunicato al proprio venditore di energia elettrica. L’agevolazione è interrotta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del cessato uso all’impresa di distribuzione, da parte del venditore.

  • Cambio di residenza:

Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus elettrico, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.

{tab Come devono compilare il modulo E le famiglie numerose con più di quattro figli a carico?}

Il Modulo E, predisposto affinchè i richiedenti del bonus elettrico possano autocertificare la condizione di “famiglia numerosa”, è strutturato per accogliere le informazioni relative a quattro figli a carico.
Le famiglie numerose con più di quattro figli a carico devono compilare il Modulo E indicando solamente quattro dei loro figli a carico.

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{slider ISEE e PESSE}

{tab Che cos’è l’ISEE?}

L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l’accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare.
Maggiori informazioni sull’ISEE sono reperibili all’indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell’INPS 803 164 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14) o presso i CAF.

{tab Come si ottiene l’attestazione ISEE?}

I cittadini che vogliono ottenere l’attestazione del valore ISEE devono:

  • redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo (il modulo è disponibile anche sul sito internet dell’INPS);
  • presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio;

Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un’attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus.

{tab E’ possibile effettuare una stima del proprio livello ISEE?}

I cittadini possono stimare il valore del proprio indicatore ISEE utilizzando l’apposito simulatore predisposto dall’INPS, consultabile all’indirizzo Internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm.
Tale valore è in ogni caso da considerarsi puramente indicativo.

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{slider Durata e rinnovo}

{tab Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?}

Per il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, per tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.

Per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, il bonus sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature. Il cessato uso di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al Comune di residenza.

{tab Chi ha fatto domanda dopo quanto tempo riceverà il bonus?}

Il bonus elettrico verrà erogato in bolletta non prima di due mesi dalla presentazione della domanda.
Il bonus elettrico sarà evidenziato in deduzione nelle bollette che si riferiscono ai consumi:

  • dei successivi 12 mesi, nel caso di disagio economico;
  • fino al cessato uso dei macchinari salvavita, nel caso di disagio fisico.

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{slider Cambio del venditore}

{tab E’ necessario essere un cliente del servizio di “maggior tutela” per la fornitura di energia elettrica, per avere diritto al bonus ?}

Il diritto all’agevolazione non dipende dal servizio (maggior tutela o mercato libero) o dal venditore prescelto ma spetta a tutti i clienti domestici che ne abbiano i requisiti.

{tab Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta, cosa accade?}

In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto (per il disagio economico) ovvero fino a quando è necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto.

Il bonus gode di totale e gratuita portabilità!

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{slider Corresponsione}

{tab Come viene erogato il “bonus elettrico”?}

L’erogazione avviene attraverso la bolletta elettrica. Non avviene in un’unica soluzione ma l’ammontare annuo è frazionato nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 successivi alla presentazione dell’istanza. Ogni bolletta riporterà una frazione del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.

{tab Come si può riscontrare l’avvenuta corresponsione del bonus?}

Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione, inoltre l’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

{tab E’ possibile verificare se la propria richiesta di bonus è stata accettata o meno?}

Il Cittadino può conoscere l’esito della propria domanda di accesso al Bonus Sociale:

  • recandosi presso l’Ente in cui ha presentato la richiesta (il Comune di residenza; il CAF; la Comunità Montana; ecc.) ed esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda;
  • controllando direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Inoltre è possibile monitorare lo status della propria pratica, via internet: è sufficiente visitare il sito www.bonusenergia.anci.it, andare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza.

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