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Scoprire l’Unione Europea con EuroparlTV!

6 Maggio 2013/0 Commenti/in Europa/da admin

Si tratta di un pacchetto didattico di due DVD, disponibile gratuitamente in 22 lingue su EU-Bookshop e ideato per essere una risorsa per insegnanti di ragazzi dei gruppi di età 11-15 e 15-18.  Il pacchetto contiene 20 video sequenze mirate a catturare l’attenzione di un uditorio giovane, stimolare la discussione in classe e promuovere una maggiore comprensione dei temi chiave europei che hanno un impatto diretto sulle vite dei giovani. Il DVD I (11-15 anni) offre un’introduzione agli elementi chiave dell’Unione Europea e i diversi temi di particolare interesse per i giovani; il DVD II (15-18 anni) fornisce un’analisi più approfondita e una panoramica storica sulle diverse fasi dell’integrazione europea e lo sviluppo delle politiche europee.
 

Vai al sito
Scadenza: 31/12/2014
https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/05/tv_europa.jpg 112 122 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-05-06 13:57:522013-05-06 13:57:52Scoprire l’Unione Europea con EuroparlTV!

Politiche giovanili del Consiglio d’Europa

6 Maggio 2013/0 Commenti/in Europa/da admin

Il Consiglio d’Europa è una delle forze propulsive che guida la politica e le attività giovanili in Europa da oltre 40 anni, e che ha rivoluzionato il settore con politiche, approcci e materiale didattico innovativo.

Per quarant’anni, il Consiglio d’Europa e i giovani hanno lavorato insieme per costruire un mondo migliore, più sicuro e più unito.
Nel campo delle politiche per la gioventù il COE offre tanto agli animatori giovanili quanto ai funzionari governativi, pari voce in capitolo nelle decisioni in materia di politiche, priorità e programmi per la gioventù. Questo sistema unico di condivisione dei poteri (anche noto come “cogestione”) dimostra il sostegno a favore di una partecipazione attiva dei giovani.
Il Consiglio d’Europa nel 2012 celebra il 40° anniversario del Centro europeo della gioventù di Strasburgo, nato il 1º giugno 1972, e della Fondazione Europea della gioventù, istituita lo stesso anno.
 
Tra i vari dipartimenti del Consiglio d’Europa riveste un ruolo strategico il Dipartimento Education, youth, sport le cui priorità sono: 
  • Educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani
L’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani (ECD) costituisce l’insieme delle pratiche e delle attività destinate a preparare meglio i giovani e gli adulti a svolgere un ruolo attivo nella vita civile democratica, esercitando i loro diritti e responsabilità all’interno dei contesti sociali in cui sono inseriti.
L’educazione alla cittadinanza democratica è connessa a numerosi concetti, quali l’educazione alla pace e all’interculturalità. L’educazione ai diritti umani (EDU) costituisce parte integrante dell’educazione alla cittadinanza democratica.
 
  • La violenza a scuola
Violenza tra gli studenti, aggressioni contro i professori e il personale scolastico, estorsioni, furti, insulti, atti di vandalismo a danno degli ambienti scolastici : la violenza a scuola è una delle forme più visibili della violenza nei confronti dei bambini.
Nel corso di questi ultimi dieci anni, la consapevolezza e l’intolleranza nei confronti di questo fenomeno sono notevolmente aumentate, e la maggior parte dei governi europei ha concepito la violenza a scuola come uno dei punti all’ordine del giorno.
In seguito al progetto ”Risposte alla violenza quotidiana in una società democratica” (2002-2004), il Consiglio d’Europa ha lanciato nel 2005 un programma di azione ”Infanzia e Violenza” il cui obiettivo è l’identificazione e l’applicazione di misure di prevenzione efficaci.
 
  • L’insegnamento della storia in Europa
A lungo, i pregiudizi e le interpretazioni nazionalistiche della storia hanno reso questa materia scolastica un’arma, piuttosto che uno strumento di conoscenza e di dialogo tra i popoli. Da tempo, il Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri a riesaminare e raffrontare i loro manuali di storia, per eliminare i cliché e le distorsioni, suscettibili di screditare i paesi vicini.
La pubblicazione di manuali scolastici più obiettivi, seguita da una riflessione sulla pedagogia della storia e da programmi di insegnamento destinati a presentare l’Europa nella sua totalità, ha consentito di integrare nei programmi scolastici tradizionali questioni di civilità e di cultura e valori che fino ad allora erano stati trascurati.
 
  • Sport per tutti
Lo sport è portatore di valori umani e universali che possono contribuire alla realizzazione degli ideali incarnati dal Consiglio d’Europa. Partendo da questa constatazione, nel 1976 l’Organizzazione adotta la “Carta europea dello sport per tutti”, con la quale i problemi legati allo sport cominciano ad essere presi in considerazione a livello europeo.
Questo testo, revisionato nel 1992 e prendendo il nome di Carta europea dello Sport, è stato completato dal Codice di etica sportiva. Questi documenti forniscono una serie di principi comuni all’intera Europa in materia di politiche e pratiche sportive: sport accessibile a tutti, in particolare ai bambini e ai giovani, uguaglianza, solidarietà, tolleranza, sicurezza, rispetto dei valori etici e della dignità umana.
 
  • Doping
Adottata nel 1989, la Convenzione contro il doping del Consiglio d’Europa è, a oggi, l’unico strumento giuridico in materia. Redatta in seguito ai Giochi olimpici del 1988, segnati da scandali legati al doping, la Convenzione del Consiglio d’Europa incarna la volontà politica degli Stati europei di combattere tale fenomeno. La Convenzione ha lo scopo di ridurre l’accesso alle sostanze dopanti, contribuire al finanziamento dei controlli e mettere in relazione il finanziamento pubblico di sport ricreativi e agonistici al rispetto della normativa anti-doping. Inoltre, la Convenzione sostiene la creazione di programmi educativi e di controllo (in gara e fuori gara). L’appendice alla Convenzione elenca agenti e tecniche che possono essere considerati dopanti. La Convenzione del Consiglio d’Europa è ‘aperta’, pertanto può essere adottata anche da Paesi che non fanno parte dell’Organizzazione e al di fuori del continente europeo. Conta attualmente 50 Stati membri, incluso Australia, Bielorussia, Canada e Tunisia.
 
  • Sport, violenza e razzismo in Europa
Gli episodi spiacevoli che hanno avuto luogo, nel 1985, allo stadio di Heysel hanno spinto il Consiglio d’Europa a redigere la prima Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori. Entrata in vigore nel novembre 1985, questa Convenzione costituisce uno dei pilastri nella lotta contro questi fenomeni in Europa. La Convenzione riguarda principalmente il calcio, ma in linea generale interessa tutti gli sport. Invita gli stati firmatari ad adottare misure concrete al fine di prevenire e controllare la violenza. La Convenzione indica anche delle misure per identificare e agire legalmente contro i trasgressori.
Il Consiglio d’Europa si impegna a monitorare l’applicazione dei provvedimenti elencati nella Convenzione attraverso le visite di studio nei diversi Stati che hanno già ratificato il testo. Le informazioni raccolte servono come base per stilare rapporti di valutazione, il cui obiettivo è misurare i progressi realizzati in materia dai vari paesi.
Ente promotore:
Consiglio d’Europa
Siti di riferimento:
Sito del Consiglio d’Europa 
Dipartimento Education, youth, sport
Scadenza: 31/12/2013
https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/04/europa.jpg 166 250 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-05-06 13:55:532013-05-06 13:55:53Politiche giovanili del Consiglio d’Europa

Partecipazione

6 Maggio 2013/0 Commenti/in Europa/da admin

Le istituzioni e le organizzazioni europee responsabili delle politiche giovanili hanno in numerose occasioni sottolineato l’importanza della partecipazione dei giovani alla promozione della cittadinanza attiva, la loro inclusione sociale e il loro contributo allo sviluppo della democrazia. La partecipazione alla vita democratica di qualunque comunità consiste nell’avere il diritto, i mezzi, lo spazio, l’opportunità e il sostegno per partecipare al processo decisionale della società e la possibilità di impegnarsi in attività che contribuiscano a creare una società migliore.

Nel 1992, il Congresso europeo delle autorità locali e regionali presso il Consiglio d’Europa adottava la prima “Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale”. Rivista nel 2003 al fine di affrontare nuove tematiche legate all’esperienza concreta dei giovani, la Carta sottolineava che:
La partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve costituire parte di una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
Tutti i settori della politica devono avere una dimensione giovanile;
Le diverse forme di partecipazione devono essere implementate attraverso la consultazione e la cooperazione dei giovani e i loro rappresentanti;
La partecipazione dei giovani appartenenti a settori svantaggiati della società deve essere ulteriormente promossa.

La Commissione Europea, inoltre, nel suo Libro Bianco sui giovani indicava la partecipazione come area prioritaria per il settore giovanile nello specifico. Nel follow-up al Libro Bianco la Commissione proponeva come obiettivo generale per la partecipazione che venissero create e sostenute misure per incoraggiare i giovani a divenire cittadini attivi e che la loro effettiva partecipazione alla vita democratica venisse rafforzata.

La conseguente Risoluzione del Consiglio sulla partecipazione conferma gli obiettivi comuni proposti e sottolinea le seguenti priorità:
– Accrescere la partecipazione dei giovani alla vita civile della loro comunità;
– Rendere più ampia la partecipazione dei giovani al sistema di democrazia rappresentativa;
– Sostenere maggiormente le diverse forme di apprendimento alla partecipazione.

Il Libro Bianco proponeva, come linea di principio, la regolare consultazione e il dialogo diretto con i giovani e le loro organizzazioni su tutti i temi di interesse per la gioventù. Come conseguenza, la Commissione ha coinvolto i giovani in tutte le fasi del follow-up del Libro Bianco, così come il dibattito sul futuro dell’Europa e la futura Costituzione.

Al fine di sostenere gli sforzi a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale per promuovere la partecipazione e il networking di progetti legati alla partecipazione, la Commissione sostiene in aggiunta una vasta gamma di progetti pilota in tutta Europa e promuove la partecipazione attraverso il sostegno ad attività continue del programma di lavoro di organismi attivi a livello europeo nel settore giovanile, comprese le attività del Forum Europeo dei Giovani.

Documenti di interesse:
Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life adottata dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali d’Europa il 21 Maggio 2003 (10° sessione – Appendice alla Raccomandazione 128);
Resolution on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional LifeRec 152(2003)1 adottata dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali d’Europa il 21 Maggio 2003;
Recommendation on the participation of young people in local and regional life Rec (2004)13 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 Novembre 2004;
Recommendation concerning information and counselling for young people in Europe  Rec (90)7 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 21 Febbraio 1990;
Proposed common objectives for the participation and information of young people COM (2003) 184 in risposta alla Risoluzione del Consiglio del 27 Giugno 2002 sul quadro di cooperazione europea nel settore giovanile.

Ente promotore:
Unione Europea
Scadenza: 31/12/2014
https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png 0 0 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-05-06 13:54:522013-05-06 13:54:52Partecipazione

Protezione all´interno dell´UE

6 Maggio 2013/0 Commenti/in Europa/da admin

Cosa succederebbe se la madrepatria di un cittadino europeo non fosse rappresentata da una sede consolare o una missione diplomatica in un paese al di fuori dell’UE? Il caso è abbastanza frequente, dal momento che solo un numero limitato di paesi non UE, cioè gli U.S.A, la Cina e la Russia., ospitano attualmente (2011) rappresentanze di tutti gli Stati membri UE.

Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio della protezione diplomatica e consolare dei cittadini UE al di fuori dell’Unione Europa, l’aspetto innovativo di tale principio è che la tutela è correlata alla “cittadinanza UE”. Nei propositi dei legislatori del Trattato di Maastricht, l’introduzione di un progetto comune di protezione per i cittadini dell’Unione nei paesi terzi avrebbe comportato il rafforzamento dell’identità dell’Unione nella percezione dei paesi terzi e il consolidamento dell’idea della solidarietà europea nella percezione dei cittadini UE in oggetto.


“Ogni cittadino dell’Unione, nel territorio di un paese terzo in cui lo Stato membro di cui è cittadino non sia rappresentato, potrà avvalersi della tutela da parte delle autorità diplomatiche o consolari di qualunque Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato” (articolo 20 del Trattato che costituisce la Comunità Europea; articolo 46 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).

Ciò significa che:
È l’assenza di una protezione nazionale in un paese non UE che conferisce al cittadino il diritto alla protezione di un altro Stato membro.
Con “assenza” s’intende che, nel luogo in cui si trova il cittadino UE, il suo proprio Stato membro o un altro Stato che lo rappresenti su base permanente non abbia né una rappresentanza permanente accessibile (Ambasciata o Consolato) né un Console Onorario preposto a garantire la tutela.

Tale tutela deve essere attuata “alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato” (è il modo di attuazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione per ragioni di nazionalità ai sensi dell’Articolo 12 del Trattato che costituisce la Comunità Europea). Conseguentemente, le rappresentanze diplomatiche e consolari che offrono protezione tratteranno qualunque cittadino UE che abbia bisogno di assistenza come se fosse un cittadino dello Stato membro UE che esse rappresentano.

QUALI SONO LE CONDIZIONI FONDAMENTALI DA SODDISFARE PER AVVALERSI DI TALE PROTEZIONE?
Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Trovarsi in una situazione di bisogno all’estero (in un paese che non appartiene all’UE), e richiedere la protezione consolare;
Non esistere nel paese non UE in cui ci si trova nessuna ambasciata o consolato del proprio paese.
Nel caso in cui si verifichino tali condizioni, potrete richiedere protezione ad un’ambasciata o un consolato di un qualunque Stato membro UE accessibile nel paese non UE in cui vi trovate, che vi offrirà protezione consolare del seguente tipo:

TIPO DI ASSISTENZA DI CUI CI SI POTRA’ AVVALERE
(a) assistenza in caso di decesso;
(b) assistenza in caso di grave incidente o malattia;
(c) assistenza in caso di arresto o detenzione;
(d) assistenza alle vittime di crimini violenti;
(e) soccorso e rimpatrio dei cittadini dell’Unione in grave bisogno.

Inoltre, le rappresentanze diplomatiche o gli agenti consolari degli Stati membri che operano in uno Stato non membro potrebbero, nella misura in cui ciò sia previsto dai loro poteri, fornire anche assistenza in altre circostanze.

Tutta l’assistenza e tutte le comunicazioni o le notifiche ai vostri familiari, amici, medici, datori di lavoro a casa, saranno effettuate dall’ambasciata o dal consolato a cui vi siete rivolti, attraverso il ministero degli esteri del vostro paese di origine.

ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
L’ambasciata o il consolato:
– ne informeranno immediatamente il ministero degli esteri del paese d’origine del deceduto, che ne darà comunicazione e manterrà i contatti con i familiari;
– ai sensi della normativa locale, e previo consenso dei familiari, si occuperanno della sepoltura, la cremazione o il rimpatrio della salma e assisteranno i familiari del deceduto nell’ottenimento del certificato di morte.

ASSISTENZA IN CASO DI GRAVE INCIDENTE O MALATTIA
Dopo essere stati contattati, l’ambasciata o il consolato forniranno tutta l’assistenza possibile, in particolare:
– potrete ricevere una visita e una consulenza sulla disponibilità di adeguate cure mediche;
– in caso di bisogno di espulsione per ragioni sanitarie (eccetto in caso di estrema urgenza), l’ambasciata o il consolato richiederanno sempre al ministero degli esteri del vostro paese di adottare le misure necessarie per l’espulsione.

ASSISTENZA IN CASO DI ARRESTO O DETENZIONE
Dopo essere stati informati, l’ambasciata o il consolato:
– se lo desiderate, ne daranno comunicazione al Ministero degli Esteri del vostro paese d’origine che lo notificherà ai familiari;
– si accerteranno che il trattamento a voi riservato non sia peggiore di quello concesso ai cittadini del paese in cui siete stati arrestati o siete detenuti, e, in ogni caso, non ricada al di sotto dei livelli minimi accettati dagli standard internazionali (ad esempio gli standard delle Nazioni Unite del 1955). Nell’eventualità in cui tali standard non siano rispettati, ne informeranno il ministero degli esteri del vostro paese d’origine e, concordemente, intraprenderanno un’azione contro le autorità locali;se lo desiderate, vi faranno visita al più presto in seguito alla comunicazione del vostro arresto in conformità con la normativa locale;
– si accerteranno che comprendiate i vostri diritti ai sensi della normativa locale e come richiedere la rappresentanza o l’assistenza legale. Vi sarà fornito un elenco degli avvocati locali, compresi coloro che parlano la vostra lingua, se possibile;

– su vostra richiesta e a discrezione della rappresentanza diplomatica o consolare, sarà inoltrata l’istanza d’indulto o di rilascio anticipato alle autorità competenti e si assicureranno che l’istanza venga presa in considerazione;
– agiranno, se necessario, come canale di comunicazione per i fondi depositati dai vostri familiari o gli amici, particolarmente nel caso di cauzioni o sanzioni da versare.

ASSISTENZA ALLE VITTIME DI CRIMINI VIOLENTI
Riceverete prontamente tutta l’assistenza e la comprensione possibili; otterrete assistenza particolarmente per quanto riguarda le cure mediche e la consulenza legale. Se non l’avrete ancora fatto, sarete informati sulle modalità di denuncia senza indugio alle autorità di polizia competenti, e se necessario, sarete assistiti nella stesura della denuncia. Nel caso esista uno schema di indennizzo, vi verrà offerta una consulenza sulle modalità di ottenimento di tale indennizzo.

SOCCORSO E RIMPATRIO DEI CITTADINI DELL’UNIONE IN GRAVE BISOGNO
Vi potrà essere offerta assistenza particolarmente nei seguenti modi:
– se siete in una situazione di bisogno, potrete avvalervi di consulenze su come aiutare voi stessi;
– vi potrà essere offerta assistenza su come ottenere denaro da fonti private;
– ccezionalmente, potrebbe essere concesso un anticipo di fondi a fronte di garanzie;

– se nessun altro fondo si rende disponibile e tutte le altre fonti di sostegno sono state esaurite, su autorità del ministero degli esteri del vostro paese d’origine, potrete essere rimpatriati nel vostro paese o all’ambasciata o al consolato più vicini grazie ad un anticipo prelevato dai fondi pubblici a fronte della firma di un documento di impegno di rimborso al vostro Governo;
– se necessario, vi sarà fornito un documento UE di viaggio di emergenza, con lo scopo preciso di permettervi il rientro a casa;
– potrete ottenere una minima sussistenza per sfamarvi e affrontare le spese assolutamente necessarie prima e durante il viaggio. L’ammontare di questo anticipo in contante sarà incluso nel documento d’impegno di rimborso al vostro Governo;
– solo in circostanze eccezionali, e previo l’espresso consenso delle vostre autorità nazionali che accettano la responsabilità del vostro rimpatrio, potranno essere pagate al vostro posto le spese per il bagaglio in eccesso.

SPESE SOSTENUTE
In linea di principio, non vi potrà essere fornito un anticipo o un sostegno finanziario senza il permesso del ministero degli esteri del vostro paese. A meno che le vostre autorità rinuncino espressamente a tale esigenza, dovrete firmare un documento per l’impegno di rimborso per l’intero ammontare di qualunque anticipo o sostegno finanziario e le spese sostenute, oltre a, se dovuto, l’emolumento consolare.
Se siete rimpatriati a carico pubblico e siete un cittadino dell’Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo o il Regno Unito, il vostro passaporto sarà ritirato e inoltrato al ministero degli esteri del vostro paese, che poi ve lo riconsegnerà dopo essere stato rimborsato.

ESEMPI DI COSA NON CI SI PUO’ ASPETTARE DA UNA MISSIONE DIPLOMATICA O CONSOLARE DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
Sostituire l’assistenza già fornita o ancora in atto offerta dall’ambasciata o dal consolato del vostro paese d’origine che è accessibile in un paese in cui il vostro Stato membro sia rappresentato;
pagare i vostri conti (hotel, ristorante, ospedale, ecc.), ad eccezione di alcune spese e solo in casi di estrema urgenza e in determinate condizioni;
pagare i biglietti aerei per ritornare a casa o contattare le agenzie di viaggio, gli hotel o le compagnie aeree per le prenotazioni (ad eccezione della procedura per il rimpatrio, tramite le vostre autorità);
fornire assistenza legale diretta ed intervenire nei processi;
fornire informazioni turistiche.

PROVA DI NAZIONALITA’
Bisogna prima presentare il proprio passaporto o la carta d’identità per provare di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Nel caso di smarrimento o furto di tali documenti potrebbero essere accettate altre prove di nazionalità, se necessario con i debiti accertamenti presso le autorità centrali dello Stato membro d’origine, o presso le rappresentanze diplomatiche o consolari più vicine di quello Stato membro.

Ente promotore:
Unione Europea
Scadenza: 31/12/2013
https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png 0 0 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-05-06 13:53:422013-05-06 13:53:42Protezione all´interno dell´UE

L’Unione europea

6 Maggio 2013/0 Commenti/in Europa/da admin

L’Unione europea (UE) è un partenariato economico e politico, unico nel suo genere, tra 27 paesi che coprono buona parte del continente. La costruzione europea è nata sulle rovine della II Guerra mondiale con l’obiettivo di promuovere innanzitutto la cooperazione economica tra i paesi, partendo dal principio che il commercio produce un’interdipendenza che riduce i rischi di conflitti. 

Nel 1958 è stata così creata la Comunità economica europea (CEE), che ha intensificato la cooperazione economica tra 6 paesi: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Da allora, è stato creato un grande mercato unico, che continua a svilupparsi per realizzare appieno le sue potenzialità.
Ma quella che era nata come un’unione puramente economica è anche diventata col tempo un’organizzazione attiva in tutti i settori, dagli aiuti allo sviluppo alla politica ambientale. Per riflettere questo cambiamento, nel 1993 il nome CEE è stato sostituito da Unione europea (UE).
Fattore di pace, stabilità e prosperità da mezzo secolo, l’UE ha contribuito ad innalzare il tenore di vita e introdotto una moneta unica europea. Grazie all’abolizione dei controlli alle frontiere tra i paesi membri, le persone possono ora circolare liberamente in quasi tutto il continente. È inoltre diventato molto più facile vivere e lavorare in un altro paese dell’UE.
L’Unione europea si fonda sul principio dello stato di diritto. Questo significa che tutti i suoi poteri riposano sui trattati europei, sottoscritti volontariamente e democraticamente dai paesi membri. Questi accordi vincolanti fissano anche gli obiettivi dell’UE nei suoi numerosi settori di attività.
Uno di questi è la protezione dei diritti umani, sia al suo interno che nel resto del mondo. Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono i valori fondamentali dell’UE. Dalla firma del trattato di Lisbona, nel 2009, la Carta dei diritti fondamentali sancisce tutti questi diritti insieme. Le istituzioni dell’UE hanno l’obbligo giuridico di difenderli, e altrettanto sono tenuti a fare i paesi membri quando applicano la legislazione europea.
Il mercato unico, che permette la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, è il principale motore economico dell’UE. Uno dei suoi obiettivi fondamentali è sviluppare questa immensa risorsa per consentire ai cittadini europei di beneficiarne pienamente.
Mentre continua ad accogliere nuovi paesi, l’UE è impegnata a rendere le sue istituzioni più trasparenti e democratiche. Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto, dispone ora di maggiori poteri, mentre i parlamenti nazionali assumono un ruolo più importante, affiancando le istituzioni europee nella loro attività. A loro volta, i cittadini europei dispongono di sempre maggiori opportunità per partecipare al processo di elaborazione delle politiche.
 
Paesi Membri
Al nocciolo originario dei 6 Paesi che nel 194 fondarono l’UE (Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) se ne sono aggiunti, in diverse tappe, altri 21, facendo si che attualmente i Paesi membri dell’UE sono ben 27.
Danimarca, Irlanda e Regno Unito hanno fatto il loro ingresso nell’allora Cee il primo gennaio del 1973, la Grecia nel 1981, la Spagna e il Portogallo nel 1986, l’Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995.
Dopo la crescita progressiva da 6 a 15 membri, l’Unione europea ha realizzato il 1° maggio 2004 il più grande allargamento della sua storia, in termini di ampiezza e di diversità. Sono stati ben 10, infatti, i Paesi entrati a far parte della Ue: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.
Ad essi si sono aggiunti Bulgaria e Romania, che sono diventati membri dell’Unione il 1° gennaio 2007.
 
Fonte: europa.eu/about-eu/basic-information/index_it.htm
Siti di riferimento:
Sito Ufficiale UE – Info Generali 
Sito Ministero Affari Esteri Italia – Info UE
Scadenza: 31/12/2015
https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png 0 0 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-05-06 13:50:282013-05-06 13:50:28L’Unione europea

Istituzioni dell’Unione europea

6 Maggio 2013/0 Commenti/in Europa/da admin

Il Consiglio europeo

Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’integrazione europea è svolto dal Consiglio europeo, che a seguito delle innovazioni introdotte con il Trattato di Lisbona è formalmente inserito nel novero delle istituzioni dell’Unione. Esso riunisce almeno due volte a semestre i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri e ha il compito di garantire l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione e di definirne gli orientamenti politici generali. E’ dotato di un Presidente stabile, che viene eletto dallo stesso Consiglio europeo (a maggioranza qualificata) per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, con il compito di presiedere e preparare le riunioni (in cooperazione con il Presidente della Commissione europea e in base ai lavori del Consiglio Affari Generali) e di rappresentare l’Unione all’esterno per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (fatte salve le attribuzioni dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).
Sito Ufficiale Consiglio Europeo: www.european-council.europa.eu
 
 
Il triangolo istituzionale
Il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea costituiscono il cosiddetto ‘triangolo istituzionale’  all’interno del quale si sviluppa, secondo quanto stabilito dai Trattati, il processo legislativo e decisionale dell’Ue. Un processo attraverso il quale l’Unione interviene sulle materie che rientrano tra le competenze indicate dai Trattati e sempre nel rispetto del principio della sussidiarietà, cioè facendo a livello dell’Unione solo quello che non può essere adeguatamente realizzato a livello di singoli Stati membri.
Solo la Commissione ha il potere di iniziativa legislativa. Ogni sua proposta deve però passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue per essere trasformata in atto giuridico.
Per decidere un’azione sul piano legislativo si segue principalmente la procedura legislativa ordinaria, che attribuisce congiuntamente al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione la veste di legislatori. Nei casi espressamente previsti dai trattati, si applica invece la procedura legislativa speciale, che attribuisce la funzione decisionale esclusivamente al Parlamento europeo o al Consiglio dell’Unione, con la partecipazione rispettivamente dell’uno o dell’altro.
  • Il Consiglio dell’Unione europea, solitamente composto dai ministri competenti degli Stati membri, si articola in dieci formazioni, di cui due espressamente previste dal Trattato sull’Unione europea (Affari Generali e Affari Esteri) e le altre corrispondenti alle aree tematiche così come definite a seguito del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002. Il calendario dei lavori del Consiglio dell’Unione è fissato dalla presidenza di turno, che – con l’eccezione del Consiglio Affari Esteri – per sei mesi spetta a uno dei tre Paesi membri che compongono il gruppo di Stati membri incaricati di assicurare la presidenza del Consiglio per un periodo continuativo di diciotto mesi secondo un sistema di rotazione paritaria. Il Consiglio si riunisce a Bruxelles e, nei mesi di aprile, giugno e ottobre, in Lussemburgo. 
    Sito Ufficiale Consiglio dell’Unione Europea: www.consilium.europa.eu
 
  • Il Parlameneto europeo, eletto per la durata di cinque anni dai cittadini dei Paesi membri, realizza il coinvolgimento dei popoli dell’Unione nel processo decisionale. Esso ha ottenuto nel corso degli anni poteri sempre più significativi: insieme al Consiglio, svolge la funzione legislativa dell’Unione  e adotta, in via definitiva, il bilancio comunitario. Esso partecipa inoltre alla procedura di nomina della Commissione europea.
    Sito Ufficiale Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu
 
  • La Commissione europea, composta per un periodo di cinque anni da 27 personalità indicate dai diversi Paesi membri, ma operanti in completa autonomia rispetto alle autorità nazionali – rappresenta il motore della macchina dell’Unione. Ad essa spetta presentare proposte legislative, nonché svolgere la funzione esecutiva, difendere gli interessi generali dell’Unione ed essere la “guardiana” dei Trattati, vigilando sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell’UE. A seguito delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, ne fa parte, con funzioni di Vice Presidente, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
    Sito Ufficiale Commissione Europea: ec.europa.eu
 
La Corte di Giustizia e la Corte dei Conti
La Corte di Giustizia ha sede a Lussemburgo e assicura il rispetto e, in via esclusiva, l’interpretazione del diritto comunitario. La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado, istituito nel 1989, che si occupa in particolare del contenzioso amministrativo delle istituzioni europee e delle controversie suscitate dalle regole di concorrenza comunitarie.
Sito Ufficiale Corte di Giustizia dell’Unione Europea: curia.europa.eu
 
La Corte dei Conti europea esercita competenze analoghe agli omonimi organismi nazionali. Ha infatti il compito di verificare la legittimità delle entrate e delle spese dell’Unione e la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Ue.
Sito Ufficiale Corte dei Conti Europea: eca.europa.eu
 
 
Organi e Agenzie
La volontà di favorire la crescita e lo sviluppo economico dell’Unione, di rafforzare un dialogo strutturato tra cittadini europei, amministrazioni locali e istituzioni dell’Unione ha favorito l’arricchimento della struttura istituzionale originaria.
 
  • La Banca Centrale Europea (Bce), insieme alle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l’euro (cosiddetto “Eurosistema”), è responsabile della politica monetaria e garante del corretto funzionamento dei sistemi di pagamento transfrontalieri, effettua le operazioni di cambio, detiene e gestisce le riserve ufficiali di cambio dei Paesi della zona euro e provvede a creare moneta. La Bce, che ha sede a Francoforte, ha come obiettivo principale quello di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro, preservando in tal modo il potere d’acquisto dell’euro. La struttura e le funzioni di questo organismo indipendente e sovranazionale sono state stabilite con il Trattato di Maastricht.
    Sito ufficiale Banca Centrale Europea  (Bce): www.ecb.int
  • La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) è invece il vero e proprio braccio finanziario dell’Unione: la principale finalità della sua attività è quella di sostenere progetti di investimento per favorire lo sviluppo equilibrato degli Stati membri. Il Consiglio dei governatori della Bei è composto dai Ministri dell’Economia dei Paesi dell’Unione.
    Sito Ufficiale Banca Europea per gli Investimenti (Bei): www.eib.europa.eu
  • Il compito di rappresentare davanti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento gli interessi delle parti sociali e della società civile spetta al Comitato economico e sociale, mentre il Comitato delle regioni, composto dai rappresentanti delle regioni dei Paesi dell’Unione, vigila sul rispetto dell’identità e delle prerogative degli enti locali. Questo Comitato, nell’ambito del processo decisionale comunitario, deve essere obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l’ambiente e l’istruzione.
    Sito Ufficiale Comitato economico e sociale Europeo: www.eesc.europa.eu
    Sito Ufficiale Comitato delle Regioni: cor.europa.eu/it
  • Dal 1995, è stata istituita la figura del Mediatore Europeo (Ombudsman) a cui possono rivolgersi tutti i cittadini, ma anche le istituzioni e le aziende residenti nell’Unione che si ritengano vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte di istituzioni e organi comunitari.
    Sito Ufficiale Mediatore Europeo: www.ombudsman.europa.eu
 
Dagli anni ’70 sul territorio comunitario operano anche 29 Agenzie o organismi assimilabili alle Agenzie (3 delle quali, l’Agenzia dell’Unione Europea dei Diritti Fondamentali, l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche e l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere, attualmente in fase di costituzione, diverranno pienamente operative nel corso dei prossimi mesi). Le Agenzie  svolgono compiti specifici definiti al momento della loro creazione. La loro costituzione risponde tanto al desiderio di decentrare determinate competenze degli organismi comunitari, quanto all’esigenza di far fronte a nuovi compiti di natura tecnica o scientifica. Le prime – il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – sono sorte negli anni ’70. Negli anni ’90, durante il processo di completamento del mercato interno, ha iniziato la propria attività una seconda generazione di agenzie, che hanno dato vita all’attuale modello comunitario. Queste agenzie operano in molti settori: dalla salvaguardia dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dal monitoraggio dei diritti umani e delle tossicodipendenze  alla garanzia della sicurezza alimentare, marittima e aerea.
Sito Ufficiale Agenzia dell’Unione Europea dei Diritti Fondamentali: fra.europa.eu
Sito Ufficiale Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche: echa.europa.eu
Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere: eige.europa.eu
 
Fonte: www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Unione_Europea
Siti di riferimento:
Portale dell’Unione europea
Scadenza: 31/12/2015
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