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La Commissione europea ha avviato nel 2012 un progetto pilota per aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro paese dell’UE. Nella sua fase iniziale “Il tuo primo posto di lavoro EURES”.Chi può usufruirne?
Come partecipare?

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all’estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Attualmente, in Italia, si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico saranno sostituiti dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato (vedi fac-simile).
I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza.
Sul passaporto ordinario è introdotta la firma digitalizzata del titolare che è stampata a pag.2 del libretto.
La domanda
La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:
– la Questura;
– l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza;
– la stazione dei Carabinieri;
– Comune di residenza.
La documentazione
Alla domanda è necessario allegare:
– un documento di riconoscimento valido;
– 2 foto formato tessera identiche e recenti;
– 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Se si desidera ottenere un passaporto valido solo per i paesi UE il contrassegno telematico non deve essere pagato all’atto del rilascio né per i successivi anni di validità. Qualora dopo il rilascio lo si voglia utilizzare anche fuori dalla UE occorrerà recarsi presso l’Ufficio emittente con il contrassegno telematico di €40.29 e farsi annullare il timbro di limitazione territoriale.
– La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
– Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare ladichiarazione di figli minori cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell’altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.
Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.
Per i minori
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori.
Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno richiesto l’iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all’atto della consegna in questura.
Per i minori dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte e della firma digitalizzate.
Il minore può viaggiare:
• con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l’espatrio del minore;
• fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare, vedi la voce LASCIAPASSARE);
• fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci (fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall’età del minore, purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009).
N:B. Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. Il certificato o l’estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore.
Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza).
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine.
Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dai genitori (dichiarazione di assenso) non è prevista l’iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
Indicazioni
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori che dovranno presentare anche l‘assenso al rilascio.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa – Waiver Program, il minore deve avere un passaporto personale.
I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Passaporto temporaneo
E’ introdotto il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.
Il passaporto temporaneo è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori. Inoltre in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l’urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.
Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido;
• 2 foto formato tessera identiche e recenti;
• 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Se si desidera ottenere un passaporto valido solo per i paesi UE il contrassegno telematico non deve essere pagato all’atto del rilascio né per i successivi anni di validità. Qualora dopo il rilascio lo si voglia utilizzare anche fuori dalla UE occorrerà recarsi presso l’Ufficio emittente con il contrassegno telematico di €40.29 e farsi annullare il timbro di limitazione territoriale.
• la ricevuta di pagamento di € 5.20 (leggi circolare) per il passaporto temporaneo. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
N.B. Ricordiamo che per il passaporto temporaneo non è prevista l’acquisizione delle impronte digitali.
N.B. Il passaporto temporaneo può essere utilizzato per gli USA solo se corredato del relativo visto d’ingresso
Lasciapassare per l’espatrio di minori di anni 15
Il lasciapassare per l’espatrio dei minori di 15 anni è un documento, generalmente un certificato o un estratto di nascita rilasciato dal comune di residenza del minore, che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all’espatrio. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore.
La domanda, può essere consegnata nei seguenti uffici: Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri.
Alla domanda deve essere allegato:
• l’assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare; (Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto).
• il certificato di nascita o l’estratto del certificato di nascita;
• 2 foto formato tessera identiche e recenti.
L’Australia è sia un’isola che un continente!
C’è molto da scoprire, ammirare e imparare. È davvero l’ideale per chi desidera prendersi una pausa dopo la laurea, gli esami, o semplicemente per curiosità e desiderio di viaggiare.
Questa piccola guida pubblicata sul sito Australia.com vi servirà come primo orientamento per conoscere il continente australiano e trovare informazioni iniziali su lavoro e viaggio in Australia.
Scaria la Guida.
Una serie di opportunità per chi vuole effettuare un’esperienza di insegnamento all’estero di lingua italiana.
ASSISTENTI DI LINGUA
Ogni anno il Ministero dell’Istruzione, generalmente a dicembre, pubblica un bando per la selezione di assistenti di lingua italiana all’estero.
I paesi in cui si può fare questa esperienza sono Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna. Di solito si richiede un impegno per un intero anno scolastico.
Requisiti per partecipare alla selezione: essere iscritti almeno al terzo anno di Lingue e culture moderne, Lettere o Scienze della mediazione linguistica oppure avere già conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere moderne, Lingue e culture europee, Studi comparatistici, Interpreti e Traduttori o Lettere. Inoltre, come è naturale, se si è studenti bisogna avere sostenuto almeno due esami di Lingua del paese straniero per il quale si presenta la domanda. Il bando per assistenti viene pubblicato suGazzetta Ufficiale e sito del MIUR.
LETTORI UNIVERSITARI
Il Ministero degli Esteri ogni anno seleziona dei lettori di lingua italiana da destinare a università straniere. Per partecipare a questa selezione, oltre ad avere la laurea in Lettere o Lingue Straniere, è necessario essere docenti di ruolo in Italia. Un lettore lavora in media per 36 ore settimanali. C’é anche un’altra via per provare a diventare lettore: inviare il curriculum (in italiano e nella lingua straniera prescelta) direttamente alle università in cui si vorrebbe lavorare: il MAE eroga infatti alcuni finanziamenti direttamente agli atenei stranieri.
INSEGNANTI NEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA
Gli Istituti italiani di cultura sono ormai diffusi in tutte le grandi città del mondo, non solo nelle capitali. Hanno l’obiettivo di diffondere lingua e cultura italiana all’estero, e quindi organizzano corsi di italiano. Per ottenere un posto in uno degli istituti bisogna passare attraverso concorso pubblico: tenete quindi d’occhio la Gazzetta Ufficiale e i siti internet degli Istituti, dove vengono pubblicati i bandi.
Tra i requisiti necessari c’è la laurea in Lettere o Lingue e letterature straniere con voti 110/110 e una buona conoscenza di almeno una lingua straniera. L’incarico dura un anno.
Link: Istituti Italiani di Cultura all’estero
SUPPLENTI ALL’ESTERO
Le supplenze sono stabilite dal Ministero per coprire i posti momentaneamente liberi nelle scuole italiane all’estero (statali, private, corsi di lingua). Per ottenere questi posti si entra in graduatorie ministeriali, che vengono redatte ogni 3 anni.
I concorsi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, o è possibile inviare la propria candidatura (curriculum + domanda di assunzione) alle scuole italiane (private) all’estero.
Elenco di tutte le scuole, pubbliche e private: SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO – SEZIONI ITALIANE IN SCUOLE STRANIERE –SCUOLE EUROPEE.
Per coloro che decidono di fare una scelta più stimolante e andare a dare il proprio contributo in paesi che si trovano ad affrontare situazioni difficili, il Ministero degli esteri definisce questi paesi come”aree disagiate o particolarmente disagiate”.
Link: Elenco delle sedi disagiate e particolarmente disagiate (aggiornato al 2012).
LINK UTILI
Gruppo Facebook “Insegnare Italiano all’estero” http://www.facebook.com/group.php?gid=32496209130&v=wall
Fonte: http://www.studenti.it/lavoro/comediventare/insegnare-italiano-estero.php

La guida “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale – I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea” riguarda tutte le persone che si spostano tra gli Stati membri dell’Unione europea per ragioni di lavoro, studio, pensione o anche per una breve vacanza. Riguarda i loro diritti in materia di sicurezza sociale quando si spostano da un paese all’altro. Lo scopo è quello di fornire informazioni facili da capire sui diritti e gli obblighi nel campo della sicurezza sociale in situazioni che riguardano due o più Stati.
I regimi nazionali di sicurezza sociale variano notevolmente da uno Stato membro all’altro e le disposizioni UE sul coordinamento in materia di sicurezza sociale, pur evolvendosi in permanenza, non hanno come obiettivo quello di armonizzarli. Esse mirano semplicemente a impedire che i cittadini perdano parte o tutti i diritti in materia di sicurezza sociale quando si spostano da uno Stato membro all’altro. Quando ci si trasferisce, non sempre la propria posizione in materia di sicurezza sociale resta immutata. Si raccomanda pertanto di leggere i capitoli rilevanti di questa guida, e, se necessario, di rivolgersi per ulteriori informazioni agli istituti di sicurezza sociale del proprio paese di residenza prima di trasferirsi.
Si noti che questa guida non contiene informazioni sui regimi di sicurezza sociale degli Stati membri.
Si tenga presente che, a causa della complessità delle norme UE sul coordinamento in materia di sicurezza sociale e considerato l’obiettivo e la natura concisa della presente guida, le informazioni fornite nei singoli capitoli non possono essere sempre esaustive. Inoltre, la legislazione UE in materia di sicurezza sociale è fortemente influenzata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ed è pertanto dinamica e in costante sviluppo nel tempo. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare i siti Internet elencati alla fine della presente guida o di contattare le autorità competenti in materia di sicurezza sociale nel vostro Stato membro.
Per consultare la guida, cliccare sul link di riferimento.

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