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Come ogni settimana i nostri esperti rispondono alle domande che i consumatori ci rivolgono più frequentemente. La domanda di oggi è:
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Dal prossimo 11 luglio il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ….
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Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
A chi è rivolto: titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa
Benefici: sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà
Data entrata in vigore: 27 aprile 2013
Chi può presentare la domanda: chi ha contratto un mutuo (da almeno un anno) per l’acquisto della 1ª casa non superiore a 250.000 € con indicatore ISEE non superiore a 30.000€
Si può ricorrere al fondo per i seguenti casi:
· Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato
· Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato
· In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza
{slider Approfondisci|red}
Premessa
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92 del 28/06/2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l’accesso al Fondo e consentendo nello specifico l’ammissione al beneficio nei soli casi di:
· cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
· cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
· cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
· morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Con D.M. n. 37 del 22/02/2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132.
Dal 27 aprile 2013, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, è possibile inoltrare a Consap, per il tramite delle banche, le istanze di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa, secondo la nuova disciplina prevista dalla Legge n. 92 del 28/06/2012.
Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), indicate al punto A del modulo di domanda, sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l’intera rata ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla sospensione del mutuo sottoscrivendo il riquadro 3 del modulo di domanda.
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).
B. Situazioni per le quali è possibile ricorrere al fondo
· Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione.
· Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione.
· In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
Nb: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
C. Procedura di presentazione dell’istanza di sospensione
Clicca qui per scaricare la domanda
A cura dell’Utente:
· La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:
· Documento di Identità
· Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato (clicca qui per visualizzare l’elenco dei Caf nazionali sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
· In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3)
· In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3)
$ 2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
· copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3)
$ 3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
· sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
· lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
$ 4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
· certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)
A cura della Banca
· La banca, acquisita la documentazione prevista e verificatane la completezza e la regolarità formale, inoltra telematicamente la domanda a Consap ai sensi del D.L. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132 del 21/06/2010;
· Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare – entro i successivi 10 giorni lavorativi – tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell’evento causa per il quale si richiede la sospensione;
A cura di Consap
· Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s’impegna entro 15 giorni lavorativi a dare esito dell’istruttoria: la decisione viene comunicata alla Banca e l’eventuale rigetto viene specificamente motivato. La banca è tenuta a comunicare pedissequamente al mutuatario la motivazione del rigetto.
Fonte: CONSAP
Guarda il comunicato_MEF_FONDO_SOLIDARIETA_MUTUI
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{slider PEC per l’azienda |blue|closed}
Entro il 30 giugno 2013 anche le imprese individuali hanno l’obbligo di iscrivere al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata [PEC]. Tale obbligo è già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società. Per maggiori dettagli vedi i riferimenti normativi.
A cosa serve una casella PEC?
Alla casella di Posta Elettronica Certificata dell’impresa chiunque, compresa la Pubblica Amministrazione, può trasmettere comunicazioni destinate all’impresa stessa. Tutti i possessori di una casella PEC (imprenditori individuali, società, Pubblica Amministrazione, professionisti) possono quindi scambiarsi tra loro corrispondenza amministrativa, commerciale o informativa, in modalità ufficiale, legale e sicura, in alternativa all’utilizzo di raccomandate A/R postali.
Se devi iscrivere la PEC al Registro Imprese, controlla se:
La tua impresa individuale ha già una casella PEC?
NO, non l’ho ancora acquistata
Acquista una casella di PEC presso uno dei Gestori autorizzati e iscrivi la casella PEC al Registro Imprese.
Sì, ho acquistato una casella PEC
Verifica se l’indirizzo PEC della tua impresa è già stato dichiarato al Registro Imprese correttamente, digita qui la denominazione dell’azienda e, facoltativamente, la regione, provincia o comune. Poi dalla lista clicca sull’impresa per visualizzare l’indirizzo.
Se l’indirizzo PEC non è presente nel Registro Imprese, oppure è presente ma non è corretto, comunica al Registro Imprese l’iscrizione o la variazione dell’indirizzo PEC.
Quali sono le scadenze per l’iscrizione della PEC dell’impresa individuale al Registro Imprese:
Quali sono i costi per l’iscrizione e la variazione della PEC al Registro Imprese:
Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Registro Imprese:
l’iscrizione o la modifica della PEC deve essere trasmessa al Registro Imprese tramite una pratica diComunicazione Unica, utilizzando i consueti strumenti dedicati.
In particolare su questo Portale sono disponibili le seguenti modalità:
{slider Cos’è la PEC |blue||closed}
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è:
che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La PEC garantisce inoltre la certezza dell’invio, della consegna, dell’immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell’identificazione certa della casella mittente.
Le norme più recenti hanno esteso potenzialità e importanza della PEC dal solo ambito delle amministrazioni a quelli delle imprese, dei professionisti e di tutti i privati cittadini.
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{slider Come funziona |blue||closed}
La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, facenti capo a gestori autorizzati anche diversi.
In caso contrario il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità previste, anche in relazione a chi, tra mittente e destinatario, è il possessore della casella PEC (ad esempio potrebbe non esserci la ricevuta di avvenuta consegna).
{slider Come attivare una casella PEC |blue||closed}
Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all’indirizzo www.digitpa.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata – Elenco gestori.
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{slider Normativa |blue||closed}
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (testo)
Codice dell’amministrazione digitale (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93 e G.U. n. 6 del 10 gennaio 2010, S.O. n.8)
Il CAD prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all’Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Art. 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (testo integrale)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14)
La legge introduce l’obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull’Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne.
Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. Serie Generale, n. 294 del 18/12/2012)
Art. 5 Posta elettronica certificata [..]
{slider Domande frequenti |blue||closed}
Che cos’è la PEC
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema di posta elettronica che fornisce la certezza dell’invio e della consegna dei messaggi (riservati e non modificabili) al destinatario: consente quindi di scambiare messaggi (e documenti allegati di qualsiasi tipo) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno (DPR 11 febbraio 2005).
Come si attiva una casella di PEC?
Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati, cioè aziende o enti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, autorizzati a fornire caselle e domini di posta elettronica certificata. I Gestori che possono fornire tale servizio sono iscritti in un apposito elenco pubblico, liberamente consultabile, tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Chi può usare la PEC e per quale scopo?
Tutti possono avere una casella PEC (società, imprenditori individuali, pubbliche amministrazioni, professionisti, cittadini, …) ed usarla per comunicare tra di loro, in modalità ufficiale, legale, sicura, in alternativa alle raccomandate A/R postali, nell’ espletamento di corrispondenza informativa, commerciale, amministrativa, burocratica, e quant’altro.
Si può utilizzare una casella PEC per inviare email a caselle di posta normali?
Certo, ma il messaggio non sarà certificato e il mittente non riceverà la notifica di avvenuta consegna, con la conseguente perdita del valore legale della spedizione.
La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, eventualmente rilasciate da gestori anche diversi, purché autorizzati.
Si può utilizzare una casella di posta normale per inviare email a caselle PEC?
Una e-mail proveniente da una casella normale, non certificata, potrebbe non essere accettata dal gestore della casella PEC del destinatario e venire quindi rigettata. In ogni caso, se anche fosse accettata, non si tratterebbe di trasmissione di posta certificata.
Che obbligo hanno le società rispetto alla PEC?
Sono soggette all’obbligo del possesso di una casella PEC, e all’iscrizione della stessa nel Registro Imprese, tutte le imprese costituite in forma societaria (Legge 28 gennaio 2009, n. 2): si fa riferimento quindi alle società di capitali e di persone come ad esempio società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, società cooperative, società tra avvocati, società di mutuo soccorso, etc.).
Che obbligo hanno le imprese individuali rispetto alla PEC?
Con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato esteso anche alle imprese individuali l’obbligo, già previsto per le società, di possedere e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Pertanto le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese devono contestualmente comunicare il proprio indirizzo PEC, mentre le imprese individuali già iscritte hanno tempo fino al 30 giugno 2013 per comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC.
Cosa devono fare le società o le imprese individuali per iscrivere o modificare la propria PEC al Registro Imprese?
Leggere attentamente questo articolo o rivolgersi ad AsseImprenditor (asseimprenditori@gmail.com)
La cosiddetta “PEC al Cittadino” (CEC-PAC) può essere iscritta nel Registro Imprese?
No. La CEC-PAC (la cosiddetta “PEC al Cittadino”, con dominio @postacertificata.gov.it), introdotta con il DPCM 6/5/2009, è uno strumento che viene rilasciato al cittadino esclusivamente per uso personale, e nella veste di cittadino e non ad esempio di titolare d’impresa. Pertanto è un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino: non sono infatti previste comunicazioni al di fuori di tale canale, per esempio tra cittadino e cittadino, o nelle relazioni tra realtà aziendali, nei rapporti con banche, clienti e fornitori. Per questi motivi la CEC-PAC non può essere iscritta nel Registro Imprese.
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