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Bonus gas

12 Luglio 2013/0 Commenti/in News/da admin

CHE COS’E’IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS?

E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.

CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:

  • non superiore a 7.500 euro,
  • non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

QUANTO VALE IL BONUS GAS

Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari
Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:

  • per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
  • per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
  • per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);

Ad esempio, per l’anno 2013, il bonus può variare per le famiglie con meno di quattro componenti da un minimo di 39 euro ad un massimo di 242 euro, mentre per le famiglie con più di 4 componenti da un minimo di 62 euro ad un massimo di 350 euro. vedi tabelle.

COME RICHIEDERE IL BONUS GAS

Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’Autorità per l’energia sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it ).

 

 

       Moduli:            
  Modulo A – forniture individuali    
  Modulo B – forniture individuali + centralizzate    
  Modulo C – forniture centralizzate    
  Modulo D – forniture cessate    
  Modulo E – famiglia numerosa    
  Modulo F – delega incasso    
  Modulo G – riemissione bonifico domiciliato    
  Modulo Gbis – riemissione bonifico domiciliato presentato da eredi    
       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

{slider Che cos’è il bonus}

{tab Cos’è il “bonus gas”?}

Il cosiddetto “bonus gas” (ovvero “il sistema di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale”) è uno strumento introdotto con il decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/09 con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di gas naturale.

{tab A chi va la compensazione?}

La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di gas naturale riferite all’abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico. La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)

{tab Cliente domestico diretto?}

Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus gas.

{tab Cliente domestico indiretto?}

Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio)

{tab Se utilizzo gas diversi dal gas naturale?}

No, il bonus è riconosciuto limitatamente per le forniture di gas naturale attraverso reti di distribuzione ( e non per il gas in bombola o per il GPL).

{tab Bonus gas e bonus elettrico: cumulabili?}

Il bonus gas è cumulabile con il bonus elettrico in presenza dei rispettivi requisiti.

{tab Dove presentare la domanda?}

Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza, o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l’apposita modulistica.

{/tabs}

{slider Chi ne ha diritto}

A chi è riconosciuta la compensazione?

  •  La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di gas naturale riferite all’abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico. La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)

Chi è il cliente domestico diretto?

  • Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus gas.

Chi è il cliente domestico indiretto?

  • Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio)

{tab Chi ha diritto, nel caso di clienti domestici diretti (forniture individuali), al bonus gas?}

La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
  • deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus;
  • deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
  • la fornitura di gas naturale deve servire per uso domestico;
  • la fornitura deve essere destinata alle categorie d’uso ammissibili;
  • il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
  • ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.

 {tab Chi ha diritto, nel caso di clienti domestici indiretti (forniture centralizzate), al bonus gas?}

 La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura dell’impianto condominiale indicato dal soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
  • l’impianto condominiale deve essere alimentato a gas naturale;
  • deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con la localizzazione dell’impianto condominiale;
  • la richiesta di agevolazione deve riguardare locali adibiti ad abitazione a carattere familiare ed essere relativa all’abitazione di residenza del richiedente;
  • la fornitura relativa all’impianto condominiale deve appartenere alle categorie d’uso ammissibili.
  • ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.

 {/tabs}

Nel caso in cui il cliente diretto sia fornito sia da una fornitura a lui direttamente intestata (fornitura individuale) che da una fornitura centralizzata (impianto condominiale), può richiedere il bonus con riferimento ad entrambe le forniture? 

La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni: 

  • la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
  • deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus;
  • deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
  • la fornitura di gas naturale deve servire per uso domestico;
  • la fornitura deve essere destinata alle categorie d’uso ammissibili;
  • il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
  • ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.

Quali sono le categorie d’uso del gas naturale in relazione alle quali si può richiedere il bonus? 

Le categorie d’uso del gas per le quali si può richiedere il bonus sono: 

  • Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura;
  • Riscaldamento;
  • Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura e Riscaldamento.
  • Le categorie d’uso del gas per le quali si può richiede il bonus dovranno essere autocertificate dal richiedente il bonus nel modulo di istanza, e poi verranno verificate dall’impresa distributrice di gas.

Quali sono i criteri di ammissibilità con riferimento alla certificazione ISEE?

  • I nuclei familiari con un numero di figli a carico fino a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 7.500 €. I nuclei familiari con un numero di figli a carico superiore a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 20.000 €.

Quanti bonus gas si possono richiedere per ogni nucleo familiare?

  • Ogni nucleo familiare, rilevante ai fini del calcolo ISEE, può richiedere un solo bonus

Se si posseggono i requisiti per accedere al bonus gas per una fornitura individuale, tranne la titolarità del contratto di fornitura, intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente, al nucleo familiare; è possibile richiedere ugualmente il bonus?

  • No. Se si è residenti in un’abitazione in cui il contratto di fornitura di gas naturale è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di gas.

E’ possibile richiedere il bonus con riferimento ad un impianto condominiale che viene utilizzato per i soli servizi condominali? 

  • No, il bonus relativo alla fornitura centralizzata può essere richiesto solamente nel caso in cui la fornitura centralizzata è utilizzata per uso domestico nell’abitazione di residenza. Il bonus quindi non può essere richiesto con riferimento ad una fornitura centralizzata di gas che è utilizzata per i soli servizi condominiali.

Per accedere al bonus gas con riferimento ad una fornitura individuale il misuratore deve essere di classe non superiore a G6. Che cos’è la classe del misuratore di gas? 

  • La classe del misuratore del gas, riportata su ogni misuratore, è correlata alla portata di gas relativa ad un punto di fornitura e rappresenta un indicatore per distinguere le utenze domestiche da quelle di tipo industriale/commerciale. La classe del misuratore relativa al punto di fornitura per il quale si richiede il bonus gas non deve essere dichiarata nel modulo di istanza, ma viene verificata dall’impresa distributrice di gas. 

{slider Come si richiede}

{tab Dove si presentare la domanda per il bonus sociale?}

Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza, o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l’apposita modulistica.

{tab Dove sono reperibili i moduli?}

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità e presso i Comuni. Non è ammesso fare richiesta di bonus senza utilizzare l’apposita modulistica.

  • Modulo A GAS (forniture individuali)
  • Modulo B GAS (forniture individuali + centralizzate)
  • Modulo C GAS (forniture centralizzate)
  • Modulo D GAS (forniture cessate – solo per bonus retroattivo) – vedi sezione “Retroattività del bonus”
  • Modulo E (autocertificazione di famiglia numerosa)
  • Modulo F GAS (delega incasso bonifico domiciliato – solo per bonus retroattivo) – vedi sezione “Retroattività del bonus”

{tab Come va scelta la modulistica da compilare?}

Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale a lui intestata deve utilizzare il modulo A GAS;
Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale a lui intestata, anche ad un impianto condominiale, deve utilizzare il modulo B GAS;
Il cliente domestico indiretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad un impianto condominiale deve utilizzare il modulo C GAS.
I soggetti che al momento della presentazione dell’istanza non hanno fornitura di gas ma l’avevano in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell’istanza possono ottenere il bonus retroattivo per l’anno 2009, presentando la domanda entro il 30 aprile 2010, compilando il modulo D GAS (vedi sezione “Retroattività del bonus”).

{tab Quale modulo bisogna utilizzare per autocertificare la condizione di “famiglia numerosa” (almeno quattro figli a carico)?}

I richiedenti del bonus gas possono autocertificare la condizione di famiglia numerosa compilando il modulo E già predisposto anche per il bonus elettrico.
Le famiglie con più di quattro figli a carico dovranno indicare nel modulo E solamente quattro dei loro figli a carico.

{tab Quali dati/documenti servono per presentare la domanda?}

  1. Informazione

Clienti diretti

Clienti indiretti

Data di presentazione della domanda

X

X

Nome e cognome e codice fiscale del richiedente

X

X

Indirizzo di residenza del richiedente

X

X

Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente

X

X

Indirizzo punto di riconsegna da agevolare

X

X

Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) individuale da agevolare

X

no

Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) dell’impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione

X1

X

Nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’intestatario del contratto di fornitura relativo all’impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione

X1

X

Attestazione ISEE (numero identificativo dell’attestazione, data di rilascio e di scadenza, valore indicatore)

X

X

Numerosità familiare

X

X

Eventuale condizione di famiglia numerosa

X

X

Autocertificazione dell’uso abitativo dei locali sottesi al punto di riconsegna per il quale si richiede l’agevolazione

X

X

Autocertificazione delle categorie d’uso

X

X

Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche di cui all’Articolo 13 della deliberazione ARG/gas 88/09

X

X

Codice identificativo del punto di prelievo (POD) relativo alla fornitura di energia elettrica attiva presso l’abitazione di residenza in relazione alla quale si richiede la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale

X

X

Codice identificativo dell’istanza per bonus gas eventualmente percepito

X

X

Tipologia di domanda2

X

X

1Obbligatorio nel caso in cui il cliente diretto richieda il bonus anche per un impianto condominale.

2La domanda può essere una nuova domanda, un rinnovo o comunicazione di variazione della residenza

{tab Dove sono reperibili i dati relativi alla fornitura di gas naturale (titolare della fornitura, PDR e categoria d’uso) necessari alla compilazione del modulo di richiesta del bonus?}

Le informazioni relative al titolare della fornitura di gas naturale ed al PDR sono indicate nella bolletta o nel contratto di fornitura. Queste informazioni possono essere anche richieste al proprio fornitore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.

{tab Che cos’è il codice PDR?}

Il codice PDR è il codice identificativo del punto di fornitura del gas riportato in ogni bolletta. Il codice PDR può essere anche richiesto al proprio fornitore di gas, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia), e presso i Comuni.

{tab Chi è il titolare della fornitura di gas?}

È il soggetto che ha stipulato il contratto di fornitura di gas naturale e corrisponde con l’intestatario delle bollette.

{tab Da chi va compilato il modulo F GAS?}

Il modulo va compilato dai clienti domestici che compilano il modulo A_GAS o B GAS o D_GAS, e che presentano domanda di bonus entro il 30 aprile 2010, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto diverso dal beneficiario del bonus come soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane relativo alla quota parte retroattiva del bonus.
I clienti domestici indiretti, vale a dire i soggetti che fanno istanza di bonus utilizzando il modulo C GAS, non devono compilare il modulo F GAS in quanto le informazioni relative al delegato sono già richieste nel modulo C GAS.

{/tabs}

{slider Importi e corresponsione}

{tab A quanto ammonta il bonus gas?}

  • Gli importi previsti  sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
    Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)

2013

Zona climatica 

A/B

C

D

E

F

Famiglie fino a 4 componenti 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura

39

39

39

39

39

Riscaldamento

55

77

115

152

203

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento

94

116

154

191

242

Famiglie oltre a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura

62

62

62

62

62

Riscaldamento

70

108

161

211

288

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento

132

170

223

273

350

Calcolo dell’importo del bonus  per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari


Tabelle 2009-2013  
Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)

{tab E’ possibile verificare se la propria richiesta di bonus è stata accettata o meno?}

Il Cittadino può conoscere l’esito della propria domanda di accesso al Bonus Sociale:

  1. recandosi presso l’Ente in cui ha presentato la richiesta (il Comune di residenza; il CAF; la Comunità Montana; ecc.) ed esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda;
  2. controllando direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
  3. verificando lo status della propria pratica, via internet: è sufficiente visitare il sito www.bonusenergia.anci.it, andare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza;
  4. chiamando il numero verde 800.166.654 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e fornendo il codice fiscale e il numero identificativo dell’istanza.

{tab Come riscontra l’avvenuta corresponsione il cliente diretto beneficiario del bonus gas?}

Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione. In dettaglio la comunicazione riporterà la seguente dicitura “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno”.
Inoltre l’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta.

{tab Come riscontra l’avvenuta corresponsione il cliente indiretto beneficiario del bonus gas?}

L’ammontare della compensazione per i clienti domestici indiretti, è riconosciuto attraverso l’erogazione di un contributo una tantum da parte di Poste italiane attraverso bonifico domiciliato.

{tab Non sono riuscito a riscuotere in tempo il bonus che dovevo ritirare in posta. Cosa devo fare per poterlo ritirare?}

I clienti che hanno ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane per recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus depositato tramite bonifico, e non si sono recati a ritirarlo entro il termine fissato nelle comunicazione, possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l’apposito modulo G reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e gas.
Attenzione, la domanda di riemissione deve essere presentata almeno 1 mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di Poste. Ad esempio, se nelle lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2011, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2012.

{tab Chi deve presentare il modulo per la domanda di riemissione del bonifico?}

Il modulo G può essere presentato dal cliente domestico beneficiario dell’agevolazione e intestatario delle fornitura, oppure da un delegato munito di apposita delega da parte del cliente a cui è intestata la fornitura. Compilando il modulo il cliente può delegare una persona diversa da quella indicata come delegato nella precedente richiesta di bonus.

{tab Dove si presenta il modulo G?}

Il modulo G si può presentare al proprio Comune di residenza o presso uno sportello CAF indicato dal Comune. Se il cliente ha cambiato residenza dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste Italiane, dovrà presentare la domanda nel nuovo Comune.

{tab Che cos’è il bonifico domiciliato?}

Il bonifico domiciliato è uno strumento finanziario attraverso il quale Poste italiane mette a disposizione, presso tutto gli uffici postali presenti sul territorio italiano, l’importo del bonus ai soggetti aventi diritto. Tale importo potrà essere riscosso dal soggetto avente diritto presentando un documento di identità. In caso di ammissione al bonus, Poste Italiane comunicherà al beneficiario la data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali.

{/tabs}

{slider Decorrenza e durata}

{tab Da quando è operativo il bonus gas?}

Il sistema sarà operativo dal 15 dicembre 2009. Le domande di ammissione al bonus pertanto potranno essere presentate a partire da tale data.
Il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per l’anno 2009. In questo caso le richieste dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 30 aprile 2010.
Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per l’anno 2009, ma avranno diritto al bonus per i successivi 12 mesi.

{tab Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus gas?}

La compensazione è riconosciuta per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, ciò al fine di tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.

{tab Il bonus gas è per sempre o andrà rinnovato?}

La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.

{tab Da quando può essere applicato il bonus gas per i clienti domestici diretti?}

Ai clienti domestici diretti il bonus verrà applicato dall’impresa distributrice di gas nelle bollette inviate al venditore, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
La società di vendita di gas comincerà ad applicare il bonus in bolletta nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell’impresa distributrice.
L’importo annuo del bonus verrà suddiviso proporzionalmente per il numero di bollette ricevute nei 12 mesi successivi alla data di inizio del godimento del bonus, come detrazione della spesa di ciascuna bolletta.

{tab Da quando può essere applicato il bonus gas per i clienti domestici indiretti?}

Anche per i clienti domestici indiretti la compensazione ha una validità di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
Il bonus verrà però corrisposto in un’unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato. Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico.

{/tabs}

{slider Retroattività}

{tab Nel dettaglio, come viene erogato il bonus retroattivo per il 2009?}

  • Per ottenere il riconoscimento del bonus retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, i cittadini dovranno presentare la richiesta del bonus entro e non oltre il 30 aprile 2010.

Per ottenere il riconoscimento del bonus retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, i cittadini dovranno presentare la richiesta del bonus entro e non oltre il 30 aprile 2010.

Istanze di bonus presentate in relazione ad una fornitura intestata/utilizzata al momento della presentazione della domanda

 

Bonus 2009

Bonus 2010

Attestazione ISEE emessa prima del 2008

No

No

Attestazione ISEE emessa nel 2008

Si

No

Attestazione ISEE emessa nel 2009, ma scaduta all’atto della richiesta

Si

Quota parte

Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all’atto della richiesta, presentata entro il 30 aprile 2010

Si

12 mesi a partire 
dalla richiesta

Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all’atto della richiesta, presentata dopo il 30 aprile 2010

No

12 mesi a partire 
dalla richiesta

Attestazione ISEE emessa nel 2010, presentata entro il 30 aprile 2010

Si

12 mesi a partire 
dalla richiesta

Attestazione ISEE emessa nel 2010, presentata dopo il 30 aprile 2010

No

12 mesi a partire 
dalla richiesta

Istanze di bonus presentate in relazione ad una fornitura cessata
(istanze ammesse solo fino al 30 aprile 2010)

 

Bonus 2009

Bonus 2010

Attestazione ISEE emessa prima del 2008

No

No

Attestazione ISEE emessa nel 2008

Si

No

Attestazione ISEE emessa nel 2009, ma scaduta all’atto della richiesta

Si

No

Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all’atto della richiesta

Si

No

Attestazione ISEE emessa nel 2010

Si

No

{tab Chi eroga il bonus retroattivo 2009?}

La quota retroattiva del bonus verrà erogata sia ai clienti diretti che ai clienti indiretti in un’unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato.
Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico.

{tab Affinché il bonus gas venga riconosciuto retroattivamente quanti moduli bisogna presentare?}

Per ottenere il bonus retroattivamente è necessario presentare un solo modulo.

  • modulo A GAS per richiedere il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale;
  • modulo B GAS per richiedere il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale, anche ad un impianto condominiale;
  • modulo C GAS per richiedere il bonus con riferimento con esclusivo riferimento ad un impianto condominiale
  • modulo D GAS per richiedere il bonus nel caso in cui il richiedente, al momento della presentazione dell’istanza, non è né intestatario di una fornitura individuale né utilizzatore di una fornitura centralizzata, ma lo era in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione della domanda.

{tab Da chi va compilato il modulo F GAS?}

Il modulo va compilato dai clienti domestici che compilano il modulo A_GAS o B GAS o D_GAS, e che presentano domanda di bonus entro il 30 aprile 2010, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto diverso dal beneficiario del bonus come soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane relativo alla quota parte retroattiva del bonus.
I clienti domestici indiretti, vale a dire i soggetti che fanno istanza di bonus utilizzando il modulo C GAS, non devono compilare il modulo F GAS in quanto le informazioni relative al delegato sono già richieste nel modulo C GAS.

{tab E’ possibile ottenere il bonus retroattivamente per l’anno 2009 se nel frattempo si è cambiata la residenza?}

Il soggetto che fa richiesta entro il 30 aprile 2010 potrà ottenere il bonus per l’anno 2009 anche se nel frattempo ha cambiato residenza.
Più nel dettaglio, se al momento della presentazione della domanda (nella nuova residenza) il richiedente ha una fornitura intestata o utilizza un impianto condominiale, il richiedente medesimo deve presentare una istanza di bonus in relazione alla fornitura in uso (moduli A GAS o B GAS o C GAS): in tal modo, se ammesso all’agevolazione, ottiene il bonus per i 12 mesi successivi e, retroattivamente, per l’anno 2009, indipendentemente dal fatto che nei mesi precedenti la presentazione della domanda abbia cambiato residenza.

{tab Non sono riuscito a riscuotere in tempo il bonus che dovevo ritirare in posta. Cosa devo fare per poterlo ritirare?}

I clienti che hanno ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane per recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus depositato tramite bonifico, e non si sono recati a ritirarlo entro il termine fissato nelle comunicazione, possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l’apposito modulo G reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e gas.
Attenzione, la domanda di riemissione deve essere presentata almeno 1 mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di Poste. Ad esempio, se nelle lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2011, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2012.

{tab Chi deve presentare il modulo per la domanda di riemissione del bonifico?}

Il modulo G può essere presentato dal cliente domestico beneficiario dell’agevolazione e intestatario delle fornitura, oppure da un delegato munito di apposita delega da parte del cliente a cui è intestata la fornitura. Compilando il modulo il cliente può delegare una persona diversa da quella indicata come delegato nella precedente richiesta di bonus.

{tab Dove si presenta il modulo G?}

Il modulo G si può presentare al proprio Comune di residenza o presso uno sportello CAF indicato dal Comune. Se il cliente ha cambiato residenza dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste Italiane, dovrà presentare la domanda nel nuovo Comune.

{/tabs}

{slider Variazioni e rinnovo}

{tab Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus gas?}

Tutte le variazioni, ad eccezione della variazione di residenza, verranno recepite in sede di rinnovo della domanda.

{tab Cosa accade se si cambia residenza?}

Il cliente diretto che cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus gas, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza presentando una specifica domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.
La variazione di residenza dei clienti indiretti verranno comunicate solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

{tab Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta di un venditore, cosa accade?}

In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto, indipendentemente dal venditore scelto.

{tab Il bonus gas è per sempre o andrà rinnovato?}

La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.

{tab Se si modifica il punto di fornitura del gas, quali sono le modalità per richiedere il rinnovo?}

Nel caso in cui, alla scadenza di un bonus, si debba chiedere il rinnovo con riferimento ad una fornitura diversa da quella per la quale si era ottenuta l’agevolazione sarà necessario fare una “nuova istanza” scegliendo il modulo idoneo ad accogliere tutte le informazioni relative alla nuova fornitura.

{tab Cosa accade se un cliente domestico passa da cliente diretto a cliente indiretto?}

Il cliente domestico che cessa l’utilizzo della fornitura individuale e comincia a servirsi solo di una fornitura centralizzata, vedrà interrompersi il bonus come cliente diretto ma potrà richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto.
In tal caso il cliente farà una nuova istanza utilizzando il modulo C GAS.

{tab Cosa accade se un cliente domestico passa da cliente indiretto a cliente diretto?}

Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l’utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non potrà richiedere il bonus per al fornitura individuale fino al termine della validità del bonus già ottenuto per la fornitura centralizzata.
Alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata potrà effettuare una nuova istanza utilizzando il modulo A GAS o il modulo B GAS.

{/tabs}

{slider L’ISEE}

{tab Che cos’è l’ISEE?}

L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l’accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare.
Maggiori informazioni sull’ISEE sono reperibili all’indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell’INPS 803 164 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14) o presso i CAF.

{tab Come si ottiene l’attestazione ISEE?}

I cittadini che vogliono ottenere l’attestazione del valore ISEE devono:

  • redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo (il modulo è disponibile anche sul sito internet dell’INPS);
  • presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio;

Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un’attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus.

{tab Per accedere al bonus, l’attestazione ISEE deve fare riferimento ai redditi dell’anno 2009?}

In linea generale, per accedere al bonus è sufficiente presentare una attestazione ISEE che sia in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di bonus, indipendentemente dall’anno di riferimento dei redditi del dichiarante. Pertanto, dal momento che una attestazione ISEE ha validità 12 mesi, è rilevante la data di emissione dell’attestazione piuttosto che l’anno di riferimento del redditi.
Presentando una attestazione ISEE in corso di validità si ottiene il bonus per un periodo di 12 mesi e, se la richiesta è effettuata entro il 30 aprile 2010, si ha diritto anche al bonus retroattivo per l’anno 2009.
Per le richieste di bonus effettuate entro il 30 aprile 2010 è possibile presentare un’attestazione ISEE già scaduta, con data di emissione nell’anno 2008 o 2009. In questo caso però si avrà diritto solamente al bonus retroattivo per l’anno 2009.

{tab E’ possibile effettuare una stima del proprio livello ISEE?}

I cittadini possono stimare il valore del proprio indicatore ISEE utilizzando l’apposito simulatore predisposto dall’INPS, consultabile all’indirizzo Internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm.
Tale valore è in ogni caso da considerarsi puramente indicativo.

{tab Chi verifica l’attestazione ISEE?}

Il sistema informatico per la raccolta e la gestione delle domande di bonus verifica l’effettiva validità dell’attestazione ISEE mediante un collegamento con la banca dati dell’INPS.

{/tabs}

{/sliders}

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/07/bonus_gas_01.jpg 202 250 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-07-12 07:21:322013-07-12 07:21:32Bonus gas

Bonus elettrico

11 Luglio 2013/0 Commenti/in News/da admin

 CHE COS’E’IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?

E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni , per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO 

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:

  • appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro; 
  • appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
  • presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.
per l’anno 2013 è di:

  • 71 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 91 euro per 3 o 4 persone
  • 155 euro per più di 4 persone
  • per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Il valore del bonus per il disagio fisico può essere calcolato in base alle apparecchiature utilizzate con questo applicativo di simulazione.

COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO 

Per richiedere il bonus occorre compilare l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune ( ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono scaricabili da questa pagina o reperibili presso i Comuni, sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it)

 

 

Moduli                
                 

Modulo A

disagio economico

      

Modulo B

disagio fisico

      

Modulo C

Autocertificazione ASL

      

Modulo D

Fac simile certificazione ASL

      

Modulo E

famiglia numerosa

  

Domande e Risposte 

{slider Che cos’è il bonus}

Il cosiddetto “bonus elettrico” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’) è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Il bonus elettrico consiste in una riduzione applicata alle bollette dell’energia elettrica. 

{slider Chi ne ha diritto}

{tab Chi ne ha diritto 1}

Potranno accedere al bonus elettrico per disagio economico tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, con potenza impegnata:

  • fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4,
  • fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4, e che presentino una certificazione ISEE:
  • con valore dell’indicatore fino a 7.500€ per la generalità degli aventi diritto,
  • con valore fino a 20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.

Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  1. la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  2. il tipo di apparecchiature e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate,
  3. l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata
  4. la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

{tab Quanti bonus si possono richiedere per ogni nucleo familiare?}

Il nucleo famigliare è rilevante solamente per i casi di disagio economico. Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per un solo contratto di fornitura di energia elettrica.
Nei casi di disagio fisico, il bonus può essere richiesto per ogni contratto di fornitura di energia elettrica corrispondente all’abitazione in cui sono presenti le apparecchiature per il mantenimento in vita.

{tab Se si posseggono i requisiti per accedere al bonus elettrico per disagio economico, tranne la titolarità del contratto di fornitura, intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente, al nucleo familiare, è possibile richiedere ugualmente il bonus?}

Se si è residenti in un’abitazione in cui il contratto di fornitura elettrica è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di energia elettrica.

{/tabs}

{slider Bonus per gravi condizioni di salute}

{tab Brochure}

Scarica la brochure in formato pdf

{tab Quali certificati bisogna presentare per richiedere il bonus per le gravi condizioni di salute?}

I cittadini che richiedono l’agevolazione per disagio fisico dovranno presentare una apposita certificazione della propria ASL contenente le informazioni riportate nel modulo D scaricabile dal sito dell’Autorità.
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), dovranno presentare:

  1. la comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile;
  2. un’apposita autocertificazione conforme al contenuto del modulo C scaricabile dal sito dell’Autorità nel quale dovrà essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali;
  3. il modulo D sopra citato, in caso di mancato ricevimento della comunicazione di inclusione del PESSE da parte del distributore di energia elettrica.

{tab Chi ha diritto al bonus per gravi condizioni di salute?}

Hanno diritto al bonus elettrico per gravi condizioni di salute tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  • la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata
  • la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.

Il bonus è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

{tab E’ necessario presentare l’ISEE per ottenere il bonus per le gravi condizioni di salute?}

No, la richiesta del bonus per le gravi condizioni di salute non è legata né al reddito né alla composizione del nucleo famigliare e pertanto non è necessario presentare alcuna documentazione relativa all’ISEE.

{tab Cosa cambia dal 2013?}

Dal 1 gennaio 2013 sono previste tre tipologie di bonus per disagio fisico, da assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati, così come indicati nella certificazione ASL, in modo da tenere conto delle specifiche necessità ed esigenze dei malati.
L’assegnazione ad una delle 3 fasce viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni.

Il valore del bonus per il disagio fisico può essere calcolato utilizzando questo applicativo di simulazione.
Fino a tutto il 2012, invece, il bonus corrispondeva ad un unico importo standard, indipendente dal numero di apparecchiature e dai consumi.
Le modalità di presentazione della richiesta di bonus restano invariate. Bisogna però utilizzare la nuova modulistica (modulo B e allegati)
Dal 2013 inoltre è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento retroattivo del nuovo meccanismo di bonus.

{tab Come si richiede il nuovo bonus per gravi condizioni di salute?}

Le modalità di richiesta rimangono invariate, sono cambiati i moduli (modulo B, modulo C e modulo D) disponibili su questo sito.

La richiesta del bonus elettrico va quindi presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura “salva vita” con il nuovo modulo B.
I cittadini già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), devono presentare:

  1. la comunicazione ricevuta dal proprio distributore di energia elettrica attestante che il proprio punto di fornitura è inserito negli elenchi PESSE come punto di fornitura non interrompibile;
  2. un’apposita autocertificazione conforme al contenuto del nuovo modulo C nel quale deve essere specificato il tipo di apparecchiature elettromedicali e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali.

I cittadini non inclusi negli elenchi relativi al PESSE devono presentare una apposita certificazione della propria ASL contenente le informazioni riportate nel nuovo modulo D disponibile sul sito dell’Autorità.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

{tab Il nuovo bonus per disagio fisico si può applicare retroattivamente?}

Coloro che erano già titolari di bonus per disagio fisico prima del 2013, possono presentare una nuova richiesta dal 1 gennaio 2013 qualora il numero di apparecchiature e il tempo del loro utlilizzo, certificato dalla ASL, dia diritto ad un bonus di importo superiore, in base alla nuova normativa. E’ possibile verificare se si ha diritto ad un bonus superiore a quello percepito fino al 2012 utilizzando questo applicativo di simulazione.
Le domande presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013 danno diritto a una quota retroattiva, tenuto conto della data di certificazione dell’uso delle apparecchiature stesse.
Tale quota viene riconosciuta dalla data di decorrenza della variazione in base al certificato ASL, che comunque non può essere precedente al 31 dicembre 2010.

{/tabs}

{slider Quanto vale il bonus}

Descrizione

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010 e 2011

Anno 2012

Anno 2013

Numerosità familiare 1-2 componenti

€ 60

€ 58

€ 56

€ 63

€ 71

Numerosità familiare 3-4 componenti

€ 78

€ 75

€ 72

€ 81

€ 91

Numerosità familiare oltre 4 componenti

€ 135

€ 130

€ 124

€ 139

€ 155

Disagio fisico

€ 150

€ 144

€ 138

€ 155

cfr. tabella sotto

Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

2013 – Disagio fisico
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo.

 

FASCIA MINIMA

FASCIA MEDIA

FASCIA MASSIMA

extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)

fino a 600 kWh/anno

tra 600 e 1200 kWh/anno

oltre 1200 kWh/anno

€/anno per punto di prelievo

ammontare bonus (fino a 3kW residente)

€ 176

€ 291

€ 422

ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su)

€ 415

€ 526

€ 636

 

{slider Come chiederlo?}

{tab Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale?}

Secondo quanto disposto dalla legge, per accedere al bonus elettrico il titolare della fornitura elettrica deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l’apposita modulistica.

Nel caso di abitazioni presso i quali viva un soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali “salva vita”, la richiesta del bonus elettrico va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l’abitazione nella quale è collocata l’apparecchiatura “salva vita”.

{tab Quali documenti servono?}

 

Nuova istanza per disagio economico

Nuova istanza per famiglie con 4 o più figli a carico

Nuova istanza per disagio fisico

Nuova istanza per disagio fisico con punto di fornitura già compreso tra le forniture non disalimentabili ai fini del PESSE

Modulo richiesta

X

X

X

X

Copia documento di riconoscimento

X

X

X

X

Copia attestazione ISEE

X

X

   

Certificazione ASL

   

X

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ASL

     

X

Copia attesatante l’inclusione negli elenchi PESSE (*)

     

X

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei figli a carico

 

X

   

Delega a presentare la dichiarazione(**)

X

X

X

X

Copia documento di riconoscimento del delegato (**)

X

X

X

X

  • (*) Comunicazione ricevuta dal distributore di riferimento
    (**) Solo per le istanze presentate delegata persona delegata dal richiedente

{tab Dove sono reperibili i moduli?}

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità e presso i Comuni. E’ sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l’apposita modulistica, per evitare l’eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda.

  • Modulo Abis – disagio economico
  • Modulo B – disagio fisico
  • Modulo C – Autocertificazione ASL
  • Modulo D – Fac simile certificazione ASL
  • Modulo E – famiglia numerosa

{tab E’ possibile delegare ad una terza persona la presentazione della domanda?}

Sì, compilando l’apposita sezione prevista nei moduli predisposti per la presentazione dell’istanza.

{tab Se non si riescono ad individuare in bolletta i dati necessari alla compilazione del modulo, a chi ci si rivolge per richiederli?}

Le informazioni relative al titolare della fornitura di energia elettrica, al codice POD e alla potenza impegnata sono indicati anche sul contratto di fornitura e possono essere richieste al proprio venditore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta

{tab Che cos’è il codice POD?}

Il codice POD, è l’identificativo univoco della utenza, inizia con le lettere IT e viene riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura.

{tab Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus?}

  • Variazione del numero di componenti:

Nel caso in cui, durante il periodo di godimento del bonus, intervengano variazioni nella numerosità del nucleo familiare anagrafico, il cittadino potrà chiedere l’adeguamento del bonus al nuovo numero di componenti. La variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta notifica della variazione all’impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza originaria della compensazione.

  • Variazione del reddito:

Le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

  • Variazione del numero dei figli a carico:

Le variazioni del numero dei figli a carico verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

  • Cessato uso dei macchinari elettromedicali salvavita:

Il cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita deve essere tempestivamente comunicato al proprio venditore di energia elettrica. L’agevolazione è interrotta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del cessato uso all’impresa di distribuzione, da parte del venditore.

  • Cambio di residenza:

Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus elettrico, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.

{tab Come devono compilare il modulo E le famiglie numerose con più di quattro figli a carico?}

Il Modulo E, predisposto affinchè i richiedenti del bonus elettrico possano autocertificare la condizione di “famiglia numerosa”, è strutturato per accogliere le informazioni relative a quattro figli a carico.
Le famiglie numerose con più di quattro figli a carico devono compilare il Modulo E indicando solamente quattro dei loro figli a carico.

{/tabs}

{slider ISEE e PESSE}

{tab Che cos’è l’ISEE?}

L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l’accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare.
Maggiori informazioni sull’ISEE sono reperibili all’indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell’INPS 803 164 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14) o presso i CAF.

{tab Come si ottiene l’attestazione ISEE?}

I cittadini che vogliono ottenere l’attestazione del valore ISEE devono:

  • redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo (il modulo è disponibile anche sul sito internet dell’INPS);
  • presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio;

Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un’attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus.

{tab E’ possibile effettuare una stima del proprio livello ISEE?}

I cittadini possono stimare il valore del proprio indicatore ISEE utilizzando l’apposito simulatore predisposto dall’INPS, consultabile all’indirizzo Internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm.
Tale valore è in ogni caso da considerarsi puramente indicativo.

{/tabs}

{slider Durata e rinnovo}

{tab Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?}

Per il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, per tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.

Per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, il bonus sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature. Il cessato uso di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al Comune di residenza.

{tab Chi ha fatto domanda dopo quanto tempo riceverà il bonus?}

Il bonus elettrico verrà erogato in bolletta non prima di due mesi dalla presentazione della domanda.
Il bonus elettrico sarà evidenziato in deduzione nelle bollette che si riferiscono ai consumi:

  • dei successivi 12 mesi, nel caso di disagio economico;
  • fino al cessato uso dei macchinari salvavita, nel caso di disagio fisico.

{/tabs}

{slider Cambio del venditore}

{tab E’ necessario essere un cliente del servizio di “maggior tutela” per la fornitura di energia elettrica, per avere diritto al bonus ?}

Il diritto all’agevolazione non dipende dal servizio (maggior tutela o mercato libero) o dal venditore prescelto ma spetta a tutti i clienti domestici che ne abbiano i requisiti.

{tab Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta, cosa accade?}

In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto (per il disagio economico) ovvero fino a quando è necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto.

Il bonus gode di totale e gratuita portabilità!

{/tabs}

{slider Corresponsione}

{tab Come viene erogato il “bonus elettrico”?}

L’erogazione avviene attraverso la bolletta elettrica. Non avviene in un’unica soluzione ma l’ammontare annuo è frazionato nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 successivi alla presentazione dell’istanza. Ogni bolletta riporterà una frazione del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.

{tab Come si può riscontrare l’avvenuta corresponsione del bonus?}

Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione, inoltre l’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

{tab E’ possibile verificare se la propria richiesta di bonus è stata accettata o meno?}

Il Cittadino può conoscere l’esito della propria domanda di accesso al Bonus Sociale:

  • recandosi presso l’Ente in cui ha presentato la richiesta (il Comune di residenza; il CAF; la Comunità Montana; ecc.) ed esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda;
  • controllando direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Inoltre è possibile monitorare lo status della propria pratica, via internet: è sufficiente visitare il sito www.bonusenergia.anci.it, andare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza.

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https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/07/bonus_energia.png 409 290 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-07-11 16:08:422013-07-11 16:08:42Bonus elettrico

La formazione come primo valore per la meritocrazia

9 Luglio 2013/0 Commenti/in Corsi Formazione/da admin

Abstract:                                                 [button type=”big” color=”red”] Concluso[/button]  

Oggi l’Italia vive un periodo di crisi, economica e lavorativa, per cui la crescente disoccupazione giovanile, ma anche quella relativa agli adulti che già erano inseriti in un contesto lavorativo, è figlia di un repentino cambiamento sociale (a livello europeo e non solo nazionale), che ha portato ai cambiati dei criteri meritocratici per cui le imprese assumono nuovi lavoratori.

Oggi non si punta più sulla specializzazione del lavoro, ma si cerca la flessibilità nei lavoratori, i quali devono avere quante più conoscenze possibili per adattarsi ad un lavoro in continuo cambiamento.

C’è una necessità nuova che ci spinge a puntare sulla formazione, quale chiave pedagogica, come guida intenzionale e permanente delle persone che devono essere formate alla complessità della realtà sociale contemporanea, alla ricerca del bene personale nel contesto di una cittadinanza attiva, che risponda al bisogno di ogni persona di sviluppare la propria integrità morale, e raggiungere i propri obiettivi in maniera meritocratica, sviluppando il proprio Senso Civico e perseguendo l’ideale del bene comune, uniti da un progetto esistenziale che accomuni tutti in rispetto e garanzia dei diritti/doveri inalienabili di ciascuna persona.

Al centro dell’interesse pedagogico/formativo di questo progetto c’è la persona umana inserita all’interno in un processo continuo di cambiamento, secondo i principi dell’assimilazione e dell’accomodamento dei propri schemi cognitivi. Bisogna arrivare a dare una formazione continua, per i giovani che terminano il loro percorso di studi, e per gli adulti, permettendo il superamento delle specializzazioni, e favorendo invece la condivisione dei saperi, la sussidiarietà sociale, la mobilità e la flessibilità sul lavoro.

Preparare persone, che siano in grado di lavorare in maniera flessibile, rispondendo così ai veloci e continui cambiamenti dell’organizzazione economica-produttiva e dal processo di globalizzazione.

Obiettivi: 

Il progetto si prefigge quale scopo finale quello di sviluppare una formazione dei soggetti, giovani e adulti, ai nuovi bisogni delle imprese e all’adattabilità dei lavoratori come strategia per l’occupazione; promuovere l’incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro a livello di Comunità Europea; usufruire della formazione continua come canale per crescere e rendersi più competitivi sul mercato del lavoro oggi.  

Struttura dei moduli: 

Modulo 1- La nascita dello Stato moderno: (12 ore)

– L’idea di Stato nell’Europa e il nuovo concetto di impresa.

– Il fallimento del nuovo Stato europeo

– La capacità dell’impresa di guardare al futuro con un occhio sul passato (Punti di forza del passato: piccole aziende, territorio e solidarietà familiare)

Modulo 2- Le politiche europee per l’istruzione e la formazione: (8 ore)

– Il Trattato di Maastricht

– Un sguardo al modello improntato sulla meritocrazia contro le criticità europee.

Modulo 3- Il sistema della formazione professionale: (16 ore)

– La formazione continua

– La formazione e l’orientamento professionale

– La formazione continua (L. 236/93)

– Formazione Integrata Superiore come arricchimento del curriculum per i giovani a livello post secondario

Modulo 4- Erogazione dell’intervento formativo: (8 ore)

– Il tirocinio formativo e lo stage

– L’apprendistato

Modulo 5- Il mercato del lavoro: (12 ore) 

-Il giovane formato e la mobilità europea

– Le possibiltà di scelta del giovane formato in Europa (Know-how per l’Italia o per l’Europa)

-La selezione

Modulo 6- Relazioni tra impresa e ambiente sociale: (12 ore)

– La competitività dell’impresa nel percorso di globalizzazione (confronto tra i diversi modelli di alcuni Paesi Europei)

– La gestione delle risorse umane e la flessibilità del meritocratico.

Modulo 7- La responsabilità sociale delle imprese: (12 ore)

– L’etica aziendale e l’applicazione dei principi etici alle aziende

– L’utilitarismo

– La morale per le aziende 

Ore totali previste per l’intervento formativo: 80

Posti disponibili: 20

Contributo iscrizione corso iscritti UNICLAM o associati AsseImprenditori: € 30,00

Contributo iscrizione corso esterni: € 40,00

Ente organizzatore: Asseimprenditori – Sportello Lazio Giovani in Progress – Area Formazione
Docente: Dott. Angelo Franchitto – curriculum vitae
Sede svolgimento corso: aula 1.5 Polo Economia e Giurisprudenza – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Via S. Angelo (Folcara)
Titolo rilasciato: attestato di partecipazione e superamento dell’esame

 

https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/07/crso_meritocrazia.jpg 184 302 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-07-09 08:47:592019-11-03 17:01:07La formazione come primo valore per la meritocrazia

Dal 6 luglio saldi al via

8 Luglio 2013/0 Commenti/in Consumatori/da admin

Sabato 6 luglio sono partiti i saldi estivi nel Lazio. La Regione, come ha sottolineato Guido Fabiani, assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico “vuole proseguire nelle iniziative a sostegno della ripresa e dello sviluppo delle imprese, in particolare ….

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https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/07/saldi.jpg 220 229 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-07-08 14:04:082013-07-08 14:04:08Dal 6 luglio saldi al via

su…turismo 2

8 Luglio 2013/0 Commenti/in Consumatori/da admin

Come ogni settimana i nostri esperti rispondono alle domande che i consumatori ci rivolgono più frequentemente. La domanda di oggi è:

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https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/05/domanda_risposta.jpg 183 275 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-07-08 13:41:302013-07-08 13:41:30su…turismo 2

AGENZIE PER IL LAVORO: SENZA NORME, NO ALLE COPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’

8 Luglio 2013/0 Commenti/in Consumatori/da admin

Le agenzie per il lavoro, in occasione di colloqui conoscitivi, possono acquisire e conservare copia dei documenti di identità, utilizzati per identificare le persone, solo se previsto da specifiche norme.

Lo ha precisato il Garante per la Protezione dei dati personali, a seguito della segnalazione di un signore ….

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https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2013/07/privacy.jpg 117 240 admin https://asseimprenditori.it/wp-content/uploads/2024/12/logo_asse_bianco-184x300.png admin2013-07-08 13:36:022013-07-08 13:36:02AGENZIE PER IL LAVORO: SENZA NORME, NO ALLE COPIE DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’
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