Area Progettazione

L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.
In tale contesto si inserisce l’operato dell’Operatore territoriale per il microcredito che coadiuva le operazioni dell’istituto di credito convenzionato interfacciandosi con l’utente.

Di seguito il dettaglio.

{tab Chi sono i soggetto beneficiari}

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

{tab Finalità ammissibili}

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

{tab Ammontare massimo}

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

{tab A chi rivolgersi}

Per la conferma della prenotazione l’impresa o il professionista può rivolgersi a un operatore territoriale di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.

Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della garanzia, sempre entro 60 giorni, può essere anche effettuata da un confidi a condizione che quest’ultimo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore).

{tab Copertura massima garamzia}

La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).

La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.

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Per ulteriori informazioni asseimprenditori@gmail.com – 3384239385

E’ possibile registrare la propria partecipazione al seguente link: https://goo.gl/jrpRj8

 

 

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