Bonus gas
CHE COS’E’IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS?
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
- non superiore a 7.500 euro,
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
QUANTO VALE IL BONUS GAS
Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari
Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
Ad esempio, per l’anno 2013, il bonus può variare per le famiglie con meno di quattro componenti da un minimo di 39 euro ad un massimo di 242 euro, mentre per le famiglie con più di 4 componenti da un minimo di 62 euro ad un massimo di 350 euro. vedi tabelle.
COME RICHIEDERE IL BONUS GAS
Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’Autorità per l’energia sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it ).
{slider Che cos’è il bonus}
{tab Cos’è il “bonus gas”?}
Il cosiddetto “bonus gas” (ovvero “il sistema di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale”) è uno strumento introdotto con il decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/09 con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di gas naturale.
{tab A chi va la compensazione?}
La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di gas naturale riferite all’abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico. La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)
{tab Cliente domestico diretto?}
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus gas.
{tab Cliente domestico indiretto?}
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio)
{tab Se utilizzo gas diversi dal gas naturale?}
No, il bonus è riconosciuto limitatamente per le forniture di gas naturale attraverso reti di distribuzione ( e non per il gas in bombola o per il GPL).
{tab Bonus gas e bonus elettrico: cumulabili?}
Il bonus gas è cumulabile con il bonus elettrico in presenza dei rispettivi requisiti.
{tab Dove presentare la domanda?}
Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza, o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l’apposita modulistica.
{/tabs}
{slider Chi ne ha diritto}
A chi è riconosciuta la compensazione?
- La compensazione è riconosciuta ai clienti domestici per le forniture di gas naturale riferite all’abitazione di residenza, che risultino in condizioni di disagio economico. La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti domestici indiretti)
Chi è il cliente domestico diretto?
- Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l’abitazione, a carattere familiare, di residenza. L’intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare la richiesta del bonus gas.
Chi è il cliente domestico indiretto?
- Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio)
{tab Chi ha diritto, nel caso di clienti domestici diretti (forniture individuali), al bonus gas?}
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
- deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus;
- deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
- la fornitura di gas naturale deve servire per uso domestico;
- la fornitura deve essere destinata alle categorie d’uso ammissibili;
- il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
- ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.
{tab Chi ha diritto, nel caso di clienti domestici indiretti (forniture centralizzate), al bonus gas?}
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura dell’impianto condominiale indicato dal soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
- l’impianto condominiale deve essere alimentato a gas naturale;
- deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con la localizzazione dell’impianto condominiale;
- la richiesta di agevolazione deve riguardare locali adibiti ad abitazione a carattere familiare ed essere relativa all’abitazione di residenza del richiedente;
- la fornitura relativa all’impianto condominiale deve appartenere alle categorie d’uso ammissibili.
- ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.
{/tabs}
Nel caso in cui il cliente diretto sia fornito sia da una fornitura a lui direttamente intestata (fornitura individuale) che da una fornitura centralizzata (impianto condominiale), può richiedere il bonus con riferimento ad entrambe le forniture?
La compensazione è riconosciuta, con riferimento al punto di fornitura del gas naturale indicato dal soggetto richiedente, se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- la certificazione ISEE del nucleo familiare deve essere conforme ai criteri di ammissibilità;
- deve essere garantito che il soggetto richiedente sia intestatario della fornitura per la quale è richiesto il bonus;
- deve essere garantita la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico richiedente il bonus con il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus;
- la fornitura di gas naturale deve servire per uso domestico;
- la fornitura deve essere destinata alle categorie d’uso ammissibili;
- il misuratore istallato nel punto di fornitura per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
- ogni nucleo familiare rilevante ai fini ISEE può richiedere un solo bonus gas.
Quali sono le categorie d’uso del gas naturale in relazione alle quali si può richiedere il bonus?
Le categorie d’uso del gas per le quali si può richiedere il bonus sono:
- Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura;
- Riscaldamento;
- Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura e Riscaldamento.
- Le categorie d’uso del gas per le quali si può richiede il bonus dovranno essere autocertificate dal richiedente il bonus nel modulo di istanza, e poi verranno verificate dall’impresa distributrice di gas.
Quali sono i criteri di ammissibilità con riferimento alla certificazione ISEE?
- I nuclei familiari con un numero di figli a carico fino a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 7.500 €. I nuclei familiari con un numero di figli a carico superiore a 3 hanno diritto al bonus se hanno una certificazione ISEE con valore dell’indicatore fino a 20.000 €.
Quanti bonus gas si possono richiedere per ogni nucleo familiare?
- Ogni nucleo familiare, rilevante ai fini del calcolo ISEE, può richiedere un solo bonus
Se si posseggono i requisiti per accedere al bonus gas per una fornitura individuale, tranne la titolarità del contratto di fornitura, intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente, al nucleo familiare; è possibile richiedere ugualmente il bonus?
- No. Se si è residenti in un’abitazione in cui il contratto di fornitura di gas naturale è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di gas.
E’ possibile richiedere il bonus con riferimento ad un impianto condominiale che viene utilizzato per i soli servizi condominali?
- No, il bonus relativo alla fornitura centralizzata può essere richiesto solamente nel caso in cui la fornitura centralizzata è utilizzata per uso domestico nell’abitazione di residenza. Il bonus quindi non può essere richiesto con riferimento ad una fornitura centralizzata di gas che è utilizzata per i soli servizi condominiali.
Per accedere al bonus gas con riferimento ad una fornitura individuale il misuratore deve essere di classe non superiore a G6. Che cos’è la classe del misuratore di gas?
- La classe del misuratore del gas, riportata su ogni misuratore, è correlata alla portata di gas relativa ad un punto di fornitura e rappresenta un indicatore per distinguere le utenze domestiche da quelle di tipo industriale/commerciale. La classe del misuratore relativa al punto di fornitura per il quale si richiede il bonus gas non deve essere dichiarata nel modulo di istanza, ma viene verificata dall’impresa distributrice di gas.
{slider Come si richiede}
{tab Dove si presentare la domanda per il bonus sociale?}
Le domande di ammissione al bonus gas devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza, o presso altro istituto designato dallo stesso Comune (CAF, Comunità montana, etc.), compilando l’apposita modulistica.
{tab Dove sono reperibili i moduli?}
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità e presso i Comuni. Non è ammesso fare richiesta di bonus senza utilizzare l’apposita modulistica.
- Modulo A GAS (forniture individuali)
- Modulo B GAS (forniture individuali + centralizzate)
- Modulo C GAS (forniture centralizzate)
- Modulo D GAS (forniture cessate – solo per bonus retroattivo) – vedi sezione “Retroattività del bonus”
- Modulo E (autocertificazione di famiglia numerosa)
- Modulo F GAS (delega incasso bonifico domiciliato – solo per bonus retroattivo) – vedi sezione “Retroattività del bonus”
{tab Come va scelta la modulistica da compilare?}
Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale a lui intestata deve utilizzare il modulo A GAS;
Il cliente domestico diretto che richiede il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale a lui intestata, anche ad un impianto condominiale, deve utilizzare il modulo B GAS;
Il cliente domestico indiretto che richiede il bonus con esclusivo riferimento ad un impianto condominiale deve utilizzare il modulo C GAS.
I soggetti che al momento della presentazione dell’istanza non hanno fornitura di gas ma l’avevano in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell’istanza possono ottenere il bonus retroattivo per l’anno 2009, presentando la domanda entro il 30 aprile 2010, compilando il modulo D GAS (vedi sezione “Retroattività del bonus”).
{tab Quale modulo bisogna utilizzare per autocertificare la condizione di “famiglia numerosa” (almeno quattro figli a carico)?}
I richiedenti del bonus gas possono autocertificare la condizione di famiglia numerosa compilando il modulo E già predisposto anche per il bonus elettrico.
Le famiglie con più di quattro figli a carico dovranno indicare nel modulo E solamente quattro dei loro figli a carico.
{tab Quali dati/documenti servono per presentare la domanda?}
|
Clienti diretti |
Clienti indiretti |
Data di presentazione della domanda |
X |
X |
Nome e cognome e codice fiscale del richiedente |
X |
X |
Indirizzo di residenza del richiedente |
X |
X |
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente |
X |
X |
Indirizzo punto di riconsegna da agevolare |
X |
X |
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) individuale da agevolare |
X |
no |
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) dell’impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione |
X1 |
X |
Nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’intestatario del contratto di fornitura relativo all’impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione |
X1 |
X |
Attestazione ISEE (numero identificativo dell’attestazione, data di rilascio e di scadenza, valore indicatore) |
X |
X |
Numerosità familiare |
X |
X |
Eventuale condizione di famiglia numerosa |
X |
X |
Autocertificazione dell’uso abitativo dei locali sottesi al punto di riconsegna per il quale si richiede l’agevolazione |
X |
X |
Autocertificazione delle categorie d’uso |
X |
X |
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche di cui all’Articolo 13 della deliberazione ARG/gas 88/09 |
X |
X |
Codice identificativo del punto di prelievo (POD) relativo alla fornitura di energia elettrica attiva presso l’abitazione di residenza in relazione alla quale si richiede la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale |
X |
X |
Codice identificativo dell’istanza per bonus gas eventualmente percepito |
X |
X |
Tipologia di domanda2 |
X |
X |
1Obbligatorio nel caso in cui il cliente diretto richieda il bonus anche per un impianto condominale.
2La domanda può essere una nuova domanda, un rinnovo o comunicazione di variazione della residenza
{tab Dove sono reperibili i dati relativi alla fornitura di gas naturale (titolare della fornitura, PDR e categoria d’uso) necessari alla compilazione del modulo di richiesta del bonus?}
Le informazioni relative al titolare della fornitura di gas naturale ed al PDR sono indicate nella bolletta o nel contratto di fornitura. Queste informazioni possono essere anche richieste al proprio fornitore, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.
{tab Che cos’è il codice PDR?}
Il codice PDR è il codice identificativo del punto di fornitura del gas riportato in ogni bolletta. Il codice PDR può essere anche richiesto al proprio fornitore di gas, vale a dire il soggetto dal quale si riceve la bolletta.I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia), e presso i Comuni.
{tab Chi è il titolare della fornitura di gas?}
È il soggetto che ha stipulato il contratto di fornitura di gas naturale e corrisponde con l’intestatario delle bollette.
{tab Da chi va compilato il modulo F GAS?}
Il modulo va compilato dai clienti domestici che compilano il modulo A_GAS o B GAS o D_GAS, e che presentano domanda di bonus entro il 30 aprile 2010, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto diverso dal beneficiario del bonus come soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane relativo alla quota parte retroattiva del bonus.
I clienti domestici indiretti, vale a dire i soggetti che fanno istanza di bonus utilizzando il modulo C GAS, non devono compilare il modulo F GAS in quanto le informazioni relative al delegato sono già richieste nel modulo C GAS.
{/tabs}
{slider Importi e corresponsione}
{tab A quanto ammonta il bonus gas?}
- Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna) |
2013 |
||||
Zona climatica |
|||||
A/B |
C |
D |
E |
F |
|
Famiglie fino a 4 componenti |
|||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
Riscaldamento |
55 |
77 |
115 |
152 |
203 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento |
94 |
116 |
154 |
191 |
242 |
Famiglie oltre a 4 componenti |
|||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
Riscaldamento |
70 |
108 |
161 |
211 |
288 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento |
132 |
170 |
223 |
273 |
350 |
Calcolo dell’importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari
Tabelle 2009-2013 Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)
{tab E’ possibile verificare se la propria richiesta di bonus è stata accettata o meno?}
Il Cittadino può conoscere l’esito della propria domanda di accesso al Bonus Sociale:
- recandosi presso l’Ente in cui ha presentato la richiesta (il Comune di residenza; il CAF; la Comunità Montana; ecc.) ed esibendo la ricevuta rilasciata dall’operatore alla consegna della domanda;
- controllando direttamente la bolletta nel quale sono evidenziati, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
- verificando lo status della propria pratica, via internet: è sufficiente visitare il sito www.bonusenergia.anci.it, andare su “Accesso al Sistema” a destra dello schermo e inserire le proprie ID Utente e Password, rilasciate con la ricevuta dell’istanza;
- chiamando il numero verde 800.166.654 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e fornendo il codice fiscale e il numero identificativo dell’istanza.
{tab Come riscontra l’avvenuta corresponsione il cliente diretto beneficiario del bonus gas?}
Nella bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica all’utente l’avvenuta ammissione alla compensazione. In dettaglio la comunicazione riporterà la seguente dicitura “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno”.
Inoltre l’importo relativo all’applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta.
{tab Come riscontra l’avvenuta corresponsione il cliente indiretto beneficiario del bonus gas?}
L’ammontare della compensazione per i clienti domestici indiretti, è riconosciuto attraverso l’erogazione di un contributo una tantum da parte di Poste italiane attraverso bonifico domiciliato.
{tab Non sono riuscito a riscuotere in tempo il bonus che dovevo ritirare in posta. Cosa devo fare per poterlo ritirare?}
I clienti che hanno ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane per recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus depositato tramite bonifico, e non si sono recati a ritirarlo entro il termine fissato nelle comunicazione, possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l’apposito modulo G reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e gas.
Attenzione, la domanda di riemissione deve essere presentata almeno 1 mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di Poste. Ad esempio, se nelle lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2011, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2012.
{tab Chi deve presentare il modulo per la domanda di riemissione del bonifico?}
Il modulo G può essere presentato dal cliente domestico beneficiario dell’agevolazione e intestatario delle fornitura, oppure da un delegato munito di apposita delega da parte del cliente a cui è intestata la fornitura. Compilando il modulo il cliente può delegare una persona diversa da quella indicata come delegato nella precedente richiesta di bonus.
{tab Dove si presenta il modulo G?}
Il modulo G si può presentare al proprio Comune di residenza o presso uno sportello CAF indicato dal Comune. Se il cliente ha cambiato residenza dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste Italiane, dovrà presentare la domanda nel nuovo Comune.
{tab Che cos’è il bonifico domiciliato?}
Il bonifico domiciliato è uno strumento finanziario attraverso il quale Poste italiane mette a disposizione, presso tutto gli uffici postali presenti sul territorio italiano, l’importo del bonus ai soggetti aventi diritto. Tale importo potrà essere riscosso dal soggetto avente diritto presentando un documento di identità. In caso di ammissione al bonus, Poste Italiane comunicherà al beneficiario la data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali.
{/tabs}
{slider Decorrenza e durata}
{tab Da quando è operativo il bonus gas?}
Il sistema sarà operativo dal 15 dicembre 2009. Le domande di ammissione al bonus pertanto potranno essere presentate a partire da tale data.
Il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per l’anno 2009. In questo caso le richieste dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 30 aprile 2010.
Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per l’anno 2009, ma avranno diritto al bonus per i successivi 12 mesi.
{tab Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus gas?}
La compensazione è riconosciuta per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, ciò al fine di tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.
{tab Il bonus gas è per sempre o andrà rinnovato?}
La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.
{tab Da quando può essere applicato il bonus gas per i clienti domestici diretti?}
Ai clienti domestici diretti il bonus verrà applicato dall’impresa distributrice di gas nelle bollette inviate al venditore, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
La società di vendita di gas comincerà ad applicare il bonus in bolletta nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell’impresa distributrice.
L’importo annuo del bonus verrà suddiviso proporzionalmente per il numero di bollette ricevute nei 12 mesi successivi alla data di inizio del godimento del bonus, come detrazione della spesa di ciascuna bolletta.
{tab Da quando può essere applicato il bonus gas per i clienti domestici indiretti?}
Anche per i clienti domestici indiretti la compensazione ha una validità di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dall’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico del Comune, come attestato dalla ricevuta fornita dal Comune stesso.
Il bonus verrà però corrisposto in un’unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato. Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico.
{/tabs}
{slider Retroattività}
{tab Nel dettaglio, come viene erogato il bonus retroattivo per il 2009?}
- Per ottenere il riconoscimento del bonus retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, i cittadini dovranno presentare la richiesta del bonus entro e non oltre il 30 aprile 2010.
Per ottenere il riconoscimento del bonus retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2009, i cittadini dovranno presentare la richiesta del bonus entro e non oltre il 30 aprile 2010.
Istanze di bonus presentate in relazione ad una fornitura intestata/utilizzata al momento della presentazione della domanda |
||
Bonus 2009 |
Bonus 2010 |
|
Attestazione ISEE emessa prima del 2008 |
No |
No |
Attestazione ISEE emessa nel 2008 |
Si |
No |
Attestazione ISEE emessa nel 2009, ma scaduta all’atto della richiesta |
Si |
Quota parte |
Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all’atto della richiesta, presentata entro il 30 aprile 2010 |
Si |
12 mesi a partire |
Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all’atto della richiesta, presentata dopo il 30 aprile 2010 |
No |
12 mesi a partire |
Attestazione ISEE emessa nel 2010, presentata entro il 30 aprile 2010 |
Si |
12 mesi a partire |
Attestazione ISEE emessa nel 2010, presentata dopo il 30 aprile 2010 |
No |
12 mesi a partire |
Istanze di bonus presentate in relazione ad una fornitura cessata |
||
Bonus 2009 |
Bonus 2010 |
|
Attestazione ISEE emessa prima del 2008 |
No |
No |
Attestazione ISEE emessa nel 2008 |
Si |
No |
Attestazione ISEE emessa nel 2009, ma scaduta all’atto della richiesta |
Si |
No |
Attestazione ISEE emessa nel 2009, valida all’atto della richiesta |
Si |
No |
Attestazione ISEE emessa nel 2010 |
Si |
No |
{tab Chi eroga il bonus retroattivo 2009?}
La quota retroattiva del bonus verrà erogata sia ai clienti diretti che ai clienti indiretti in un’unica soluzione da Poste Italiane attraverso un bonifico domiciliato.
Il bonifico domiciliato sarà messo in pagamento, e disponibile per essere riscosso, per un periodo di 60 giorni a partire dal terzo mese successivo all’inserimento dei dati dell’istanza nel sistema informatico.
{tab Affinché il bonus gas venga riconosciuto retroattivamente quanti moduli bisogna presentare?}
Per ottenere il bonus retroattivamente è necessario presentare un solo modulo.
- modulo A GAS per richiedere il bonus con esclusivo riferimento ad una fornitura individuale;
- modulo B GAS per richiedere il bonus con riferimento, oltre che alla fornitura individuale, anche ad un impianto condominiale;
- modulo C GAS per richiedere il bonus con riferimento con esclusivo riferimento ad un impianto condominiale
- modulo D GAS per richiedere il bonus nel caso in cui il richiedente, al momento della presentazione dell’istanza, non è né intestatario di una fornitura individuale né utilizzatore di una fornitura centralizzata, ma lo era in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione della domanda.
{tab Da chi va compilato il modulo F GAS?}
Il modulo va compilato dai clienti domestici che compilano il modulo A_GAS o B GAS o D_GAS, e che presentano domanda di bonus entro il 30 aprile 2010, nel caso in cui vogliano indicare un soggetto diverso dal beneficiario del bonus come soggetto delegato ad incassare il bonifico domiciliato erogato da Poste Italiane relativo alla quota parte retroattiva del bonus.
I clienti domestici indiretti, vale a dire i soggetti che fanno istanza di bonus utilizzando il modulo C GAS, non devono compilare il modulo F GAS in quanto le informazioni relative al delegato sono già richieste nel modulo C GAS.
{tab E’ possibile ottenere il bonus retroattivamente per l’anno 2009 se nel frattempo si è cambiata la residenza?}
Il soggetto che fa richiesta entro il 30 aprile 2010 potrà ottenere il bonus per l’anno 2009 anche se nel frattempo ha cambiato residenza.
Più nel dettaglio, se al momento della presentazione della domanda (nella nuova residenza) il richiedente ha una fornitura intestata o utilizza un impianto condominiale, il richiedente medesimo deve presentare una istanza di bonus in relazione alla fornitura in uso (moduli A GAS o B GAS o C GAS): in tal modo, se ammesso all’agevolazione, ottiene il bonus per i 12 mesi successivi e, retroattivamente, per l’anno 2009, indipendentemente dal fatto che nei mesi precedenti la presentazione della domanda abbia cambiato residenza.
{tab Non sono riuscito a riscuotere in tempo il bonus che dovevo ritirare in posta. Cosa devo fare per poterlo ritirare?}
I clienti che hanno ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane per recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus depositato tramite bonifico, e non si sono recati a ritirarlo entro il termine fissato nelle comunicazione, possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l’apposito modulo G reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e gas.
Attenzione, la domanda di riemissione deve essere presentata almeno 1 mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di Poste. Ad esempio, se nelle lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2011, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2012.
{tab Chi deve presentare il modulo per la domanda di riemissione del bonifico?}
Il modulo G può essere presentato dal cliente domestico beneficiario dell’agevolazione e intestatario delle fornitura, oppure da un delegato munito di apposita delega da parte del cliente a cui è intestata la fornitura. Compilando il modulo il cliente può delegare una persona diversa da quella indicata come delegato nella precedente richiesta di bonus.
{tab Dove si presenta il modulo G?}
Il modulo G si può presentare al proprio Comune di residenza o presso uno sportello CAF indicato dal Comune. Se il cliente ha cambiato residenza dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste Italiane, dovrà presentare la domanda nel nuovo Comune.
{/tabs}
{slider Variazioni e rinnovo}
{tab Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus gas?}
Tutte le variazioni, ad eccezione della variazione di residenza, verranno recepite in sede di rinnovo della domanda.
{tab Cosa accade se si cambia residenza?}
Il cliente diretto che cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus gas, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza presentando una specifica domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto.
La variazione di residenza dei clienti indiretti verranno comunicate solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
{tab Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta di un venditore, cosa accade?}
In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto, indipendentemente dal venditore scelto.
{tab Il bonus gas è per sempre o andrà rinnovato?}
La richiesta di rinnovo del bonus gas dovrà essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza.
{tab Se si modifica il punto di fornitura del gas, quali sono le modalità per richiedere il rinnovo?}
Nel caso in cui, alla scadenza di un bonus, si debba chiedere il rinnovo con riferimento ad una fornitura diversa da quella per la quale si era ottenuta l’agevolazione sarà necessario fare una “nuova istanza” scegliendo il modulo idoneo ad accogliere tutte le informazioni relative alla nuova fornitura.
{tab Cosa accade se un cliente domestico passa da cliente diretto a cliente indiretto?}
Il cliente domestico che cessa l’utilizzo della fornitura individuale e comincia a servirsi solo di una fornitura centralizzata, vedrà interrompersi il bonus come cliente diretto ma potrà richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto.
In tal caso il cliente farà una nuova istanza utilizzando il modulo C GAS.
{tab Cosa accade se un cliente domestico passa da cliente indiretto a cliente diretto?}
Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l’utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non potrà richiedere il bonus per al fornitura individuale fino al termine della validità del bonus già ottenuto per la fornitura centralizzata.
Alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata potrà effettuare una nuova istanza utilizzando il modulo A GAS o il modulo B GAS.
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{slider L’ISEE}
{tab Che cos’è l’ISEE?}
L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l’accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili), del numero di componenti della famiglia e della presenza di soggetti con handicap permanente grave o di invalidità nel nucleo familiare.
Maggiori informazioni sull’ISEE sono reperibili all’indirizzo internet www.inps.it, o possono essere richieste al numero verde dell’INPS 803 164 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14) o presso i CAF.
{tab Come si ottiene l’attestazione ISEE?}
I cittadini che vogliono ottenere l’attestazione del valore ISEE devono:
- redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni, i CAF convenzionati ovvero presso le sedi dell’INPS, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo (il modulo è disponibile anche sul sito internet dell’INPS);
- presentare tale dichiarazione ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio;
Una volta presentata la dichiarazione, il cittadino riceverà, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Comuni, CAF e INPS) un’attestazione provvisoria, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva, gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale attestazione è il documento ISEE necessario per il riconoscimento del bonus.
{tab Per accedere al bonus, l’attestazione ISEE deve fare riferimento ai redditi dell’anno 2009?}
In linea generale, per accedere al bonus è sufficiente presentare una attestazione ISEE che sia in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di bonus, indipendentemente dall’anno di riferimento dei redditi del dichiarante. Pertanto, dal momento che una attestazione ISEE ha validità 12 mesi, è rilevante la data di emissione dell’attestazione piuttosto che l’anno di riferimento del redditi.
Presentando una attestazione ISEE in corso di validità si ottiene il bonus per un periodo di 12 mesi e, se la richiesta è effettuata entro il 30 aprile 2010, si ha diritto anche al bonus retroattivo per l’anno 2009.
Per le richieste di bonus effettuate entro il 30 aprile 2010 è possibile presentare un’attestazione ISEE già scaduta, con data di emissione nell’anno 2008 o 2009. In questo caso però si avrà diritto solamente al bonus retroattivo per l’anno 2009.
{tab E’ possibile effettuare una stima del proprio livello ISEE?}
I cittadini possono stimare il valore del proprio indicatore ISEE utilizzando l’apposito simulatore predisposto dall’INPS, consultabile all’indirizzo Internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm.
Tale valore è in ogni caso da considerarsi puramente indicativo.
{tab Chi verifica l’attestazione ISEE?}
Il sistema informatico per la raccolta e la gestione delle domande di bonus verifica l’effettiva validità dell’attestazione ISEE mediante un collegamento con la banca dati dell’INPS.
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